Periodo di prova, nullità del licenziamento se il motivo è economico

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Periodo di prova, nullità del licenziamento se il motivo è economico

La ratio del periodo di prova è quella di consentire al datore di lavoro la verifica delle abilità del lavoratore e, in mancanza di queste, recedere liberamente, dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o d’indennità, così come disciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile. 

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza del 25 marzo 2021, si è pronunciato favorevolmente in merito al ricorso di una lavoratrice alla quale veniva intimato il licenziamento in costanza del periodo di prova allorquando la motivazione reale sia di natura differente.

Nella fattispecie in questione, la ricorrente, dimostrando di aver svolto in maniera ineccepibile tutte le mansioni riconducibili al suo inquadramento, adduceva l’illegittimità del licenziamento, nonché la nullità del patto di prova per mancata specificazione delle mansioni oggetto della prova stessa.

Il giudice di prime cure, rilevata l’infondatezza del motivo di doglianza relativo alla nullità del patto di prova, riconosceva, invece, l’illegittimità del licenziamento.

In particolare, a sostegno della ricorrente, il giudice di Roma richiamava la giurisprudenza in materia secondo cui, ancorché sia prevista la facoltà del datore di lavoro di recedere liberamente alla fine del periodo di prova, qualora il recesso avvenga in costanza è riconosciuto al lavoratore la possibilità di richiedere l’annullabilità dell’atto, a condizione che dimostri il positivo superamento dell’esperimento nonché l’imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito (Cass. Lav. n. 1180/2017).

Nel caso in esame, i comportamenti posti in essere dal datore di lavoro – che ha licenziato la dipendente in conseguenza dell’inizio della pandemia da Covid-19 – non lasciano dubbi in merito alla causa principale del recesso, ovvero la grave situazione di oggettiva difficoltà economica (violando, altresì, il blocco dei licenziamenti disposto dall’art. 46 del Decreto Cura Italia, modificato dall’art. 80 del Decreto Rilancio e successivi provvedimenti) e non, invece, l’inadeguatezza della dipendente alle mansioni a lei assegnate.

Sulla base dei fatti così come dimostrati dalle parti, la sentenza ha disposto la nullità del licenziamento irrogato dal datore di lavoro, il risarcimento del danno e la corresponsione di tutte le retribuzioni maturate dal 16 marzo 2020 fino al dì dell’effettiva reintegrazione, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

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