Pregresso vizio di nullità della società? Modifiche statutarie valide

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Pregresso vizio di nullità della società? Modifiche statutarie valide

La Massima n. 197 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, datata 27 aprile 2021, è dedicata alle “Modificazioni statutarie di società viziate da una causa di nullità (art. 2332 c.c.)”.

Deliberazioni su modifiche statutarie, legittime e omologabili

Secondo i notai milanesi, le modifiche statutarie deliberate da Spa o Srl che siano state iscritte nel registro delle imprese anche in presenza di una delle cause di nullità della società di cui all’art. 2332 c.c. – ossia, nelle ipotesi di mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico, di illiceità dell'oggetto sociale, di mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale - si reputano legittime e omologabili.

Ciò in considerazione dell’inesistenza, in linea di principio, di ragioni di incompatibilità delle modificazioni statutarie medesime con la sussistenza di un vizio di nullità.

Modificazioni post dichiarazione di nullità: valide se compatibili con lo stato di liquidazione

Una volta poi che, con sentenza, vengano dichiarati la nullità e i liquidatori ex comma 4 dell’art. 2332 c.c., le modificazioni statutarie eventualmente deliberate dagli organi competenti “sono legittime e omologabili subordinatamente alla loro compatibilità con lo stato di liquidazione, e sono assoggettate alla disciplina dell’art. 2487-ter c.c. qualora comportino la revoca dello stato di liquidazione”.

Cause di nullità della società iscritta: sanabili

Nella motivazione della massima, gli autori precisano, in primo luogo, come la disciplina della nullità della società contenuta nell’art. 2332 c.c. si differenzi, radicalmente, per quanto riguarda le relative conseguenze, dal regime della nullità del contratto.

Difatti:

  • la pronuncia di nullità della società produce effetti analoghi a quelli che derivano dall’accertamento di una causa di scioglimento, prevedendosi l’apertura di un procedimento di liquidazione (art. 2332, comma 4, c.c.);
  • la società iscritta nel registro imprese “deve reputarsi esistente a tutti gli effetti, sia nei rapporti interni sia nei rapporti esterni”, atteso che la pronuncia di nullità non modifica la posizione dei soci, che non sono liberati dall’obbligo di conferimento fino al soddisfacimento di tutti i creditori sociali (art. 2332, comma 3, c.c.), e non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione (art. 2332, comma 2, c.c.);
  • tutte le cause di nullità della società iscritta sono suscettibili di sanatoria, atteso che il comma 5 dell’art. 2332 prevede, espressamente, che la nullità della società non possa essere dichiarata quando la causa di essa sia stata eliminata e di tale eliminazione sia stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese.

A differenza, così, della nullità dell’atto costitutivo prima dell’iscrizione, per la quale si applicano le ordinarie regole contrattuali, la pronuncia di nullità della società iscritta si limita a nominare i liquidatori, ponendo ossia la società in stato di liquidazione.

Ne consegue che l’atto costitutivo, anche se viziato da nullità, una volta iscritto nel registro “produce comunque i suoi effetti e dà vita alla società come soggetto di diritto dotato di personalità giuridica, integralmente sottoposto alla disciplina del tipo s.p.a.” (o per le s.r.l. e gli altri tipi sociali la cui disciplina fa espresso rinvio all’art. 2332 c.c.).

Da qui la conclusione esposta nella massima: qualora gli organi sociali competenti assumano una deliberazione avente ad oggetto una modificazione statutaria, l’eventuale sussistenza di un pregresso vizio di nullitànon rappresenta di per sé una ragione dalla quale derivi l’illegittimità delle modificazioni statutarie o comunque la mancanza delle condizioni richieste dalla legge per la loro iscrizione nel registro delle imprese su richiesta del notaio che ha redatto il verbale dell’organo che le ha deliberate”.

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