Preliminare di compravendita. La diffida ad adempiere porta alla risoluzione

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La Cassazione – sentenza n. 3477 del 6 marzo 2012 – ha accolto il ricorso avanzato da un uomo che era stato parte venditrice in un contratto preliminare di compravendita avverso la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto non essenziale il termine per la stipula contenuto nel preliminare medesimo e, pertanto, non legittima la diffida ad adempiere dallo stesso avanzata, ritenuta inidonea, come tale a risolvere il preliminare stesso.

I giudici di legittimità hanno aderito alle doglianze del ricorrente sottolineando come la diffida ad adempire fosse stata pienamente legittima atteso che “l’unico onere che, ai sensi dell’articolo 1454 Codice civile, grava sulla parte intimante è quello di fissare un termine entro il quale l’altra parte dovrà adempiere alla propria prestazione, pena la risoluzione ope legis del contratto”.

In tema di contratti a prestazioni corrispettive – ricorda la Corte - la diffida ad adempiere ha lo scopo di realizzare, pur in mancanza di una clausola risolutiva espressa, la rapida risoluzione del rapporto mediante la fissazione di un termine essenziale nell’interesse della parte adempiente, cui é rimessa la valutazione di farne valere la decorrenza e che può rinunciare ad avvalersi della risoluzione già verificatasi.

E in tale contesto, la non scarsa importanza dell’inadempimento, va verificata non solo in relazione alla entità oggettiva dell’inadempimento, ma anche con riguardo all’interesse che l’altra parte intende realizzare e sulla base di un criterio, quindi, che consenta di coordinare il giudizio sull’elemento oggettivo della mancata prestazione, nel quadro dell’economia generale del contratto.
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