Premi di risultato. Intervento Cdl sulla detassazione 2012

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Al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 (pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” lo scorso 30 maggio) - che ha fissato presupposti e limiti reddituali ai fini dell’accesso alla detassazione dei premi di produttività erogati in attuazione della contrattazione collettiva di secondo livello, prorogata per il 2012 dal Decreto Legge n. 98/2011 e dalla Legge n. 183/2011 - è stato dedicato un recente approfondimento, cui nel presente contributo faremo richiamo per aggiungere l’elemento nuovo dell’emanazione, per mano della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, di una circolare dedicata agli aspetti particolari dell’irretroattività dei contratti collettivi, aziendali o territoriali, validi per il 2012 e della possibilità di detassare le sole remunerazioni premiali erogate successivamente all’intervento degli stessi.

 

Rammentiamo, precisamente tralasciando di ripercorrere la puntuale analisi delle disposizioni in esso contenute, che il DPCM 23 Marzo 2012, in considerazione delle esigue risorse finanziarie disponibili (835 milioni nel 2012; 263 milioni nel 2013), ha ridotto l’importo massimo delle somme agevolabili a 2.500 euro, dagli originari 6.000; ha anche accorciato il limite soggettivo di reddito di lavoro dipendente da non valicare per fruire del regime fiscale agevolato:


 

questo va, infatti, applicato ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei dipendenti pubblici e dei titolari di redditi assimilati.

 

 

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO. CIRCOLARE N. 13 DEL 2012.

Poiché l’accesso alla detassazione nel 2012 è subordinato al risultare titolari, con riferimento all’anno precedente, di un reddito di lavoro dipendente non superiore non più a 40.000 euro (come previsto nel 2011), ma a 30.000 euro, comprensivi – oltre che di tutti redditi da lavoro dipendente percepiti in tale anno, anche in relazione a più rapporti lavorativi, e assoggettati a tassazione ordinaria – dei redditi assoggettati nel 2011 all’imposta sostitutiva del 10%, tra i lavoratori vi è oggi profondo malcontento, tenuto conto della riduzione della platea dei potenziali beneficiari dell’agevolazione, in contrasto con la necessità permanente di incentivare la produttività del lavoro; inoltre, i datori di lavoro sono posti di fronte all’avvenuta riforma dei parametri applicabili.

ASPETTO 1. FORMA SCRITTA

In virtù di queste novità, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha ritenuto dover intervenire con la circolare n. 13/2012, del 19 giugno, ove nel paragrafo “Il contratto collettivo aziendale e territoriale” si sofferma sulla necessità della sottoscrizione - del ricorso, quindi, alla forma scritta - di contratti collettivi aziendali o territoriali, validi per il 2012.
 

 

ATTENZIONE: Il presupposto affinché sia possibile applicare la detassazione è, pertanto, la sottoscrizione di un contratto collettivo aziendale, ovvero la sottoscrizione o il recepimento (possibilmente in forma scritta) di un contratto collettivo territoriale, entrambi validi per l’anno 2012.

 

 

Conseguentemente, è possibile detassare unicamente le remunerazioni premiali erogate successivamente all’intervento in forma scritta di quei contratti, che sono in ogni caso irretroattivi.  

Uno spazio nel paragrafo si riferisce, poi, alle aziende prive di sindacati interni, verosimilmente le microaziende. Per esse, la Fondazione Studi afferma che laddove non intendano tessere relazioni sindacali, possono applicare la detassazione solo dopo aver recepito per iscritto il contratto collettivo territoriale sottoscritto, nel territorio di riferimento, dalle parti sociali indicate dal Legislatore. Ciò anche in caso di aziende non iscritte alle organizzazioni firmatarie, purché sia data espressa adesione all’accordo territoriale.

ASPETTO 2. DATORI di LAVORO

L’ulteriore aspetto considerato nel documento 13/2012 è, appunto, la situazione dei datori di lavoro che, in presenza di accordi collettivi di secondo livello tempestivamente stipulati sin dall’inizio del 2012, pur in assenza del DPCM attuativo (che avrebbe dovuto manifestarsi a febbraio, quando anzi è stato pubblicato in “Gazzetta” a fine maggio), abbiano deciso di detassare i premi di produttività sulla base dei vecchi parametri.

Se l’agevolazione è stata applicata ad un importo che supera i 2.500 euro o a lavoratori titolari, nel 2011, di un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, l’azienda è ora tenuta al versamento delle maggiori imposte dovute sulle somme da ricondurre alla tassazione ordinaria, più sanzioni e interessi.

A questo proposito, i datori che l’anno scorso avevano assoggettato al prelievo fiscale sostitutivo voci variabili della retribuzione in assenza di contratti collettivi di secondo livello, avevano ricevuto precisazioni operative rassicuranti dalle Entrate, nella circolare n. 36/2011.

Vi si scriveva che con circolare congiunta dell’Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19/E del 10 maggio 2011, considerate le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, era stato precisato che ai sostituti d’imposta, i quali nei mesi di gennaio e febbraio avessero applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione, in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello, seguendo il comportamento adottato negli anni passati, non dovessero essere applicate le sanzioni, in ossequio al principio sancito dallo Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3 della Legge n. 212 del 2000).

La disapplicazione delle sanzioni fu subordinata alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuassero il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il 1° agosto 2011.

La circolare n. 36/2011 aggiungeva che, considerate le difficoltà manifestate dai sostituti d’imposta, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il termine per il versamento dell’importo dovuto per rimediare alla non corretta applicazione della detassazione degli emolumenti relativi alla produttività aziendale, veniva differito dal 1° agosto al 16 dicembre 2011, anche con riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati, senza applicazione di sanzioni.

Quest’anno è auspicata la ripetizione della possibilità, appunto già data ai datori di lavoro che non abbiano rispettato i limiti di cui al DPCM 23 marzo 2012, di

- versare la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già pagato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, entro un certo termine, senza incorrere in sanzioni.


Se il datore di lavoro ha, invece, preferito non procedere alla detassazione in assenza del provvedimento attuativo, è ora possibile applicare il regime agevolato, nel rispetto dei suddetti limiti, anche ai premi di produttività corrisposti, nel 2012, prima della pubblicazione del DPCM, ma successivamente alla sottoscrizione o al recepimento di un accordo collettivo di secondo livello
.

La Fondazione Studi ritiene possibile, in questo caso, il recupero nel primo mese utile (giugno).

Altre fonti consigliano di attendere il conguaglio di fine anno o di fine rapporto.


 

RIFERIMENTI NORMATIVI

-  Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

-
Legge n. 183 del 12 novembre 2011 (Legge di stabilità 2012).

-
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 (Individuazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire della tassazione sostitutiva).

-
Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro - Circolare n. 13 del 19 giugno 2012 (DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO – DPCM 23 MARZO 2012).

-
Agenzia delle Entrate - Circolare n. 36 del 28 luglio 2011 (Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Differimento del termine per la regolarizzazione).

-
Agenzia delle Entrate/Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Circolare congiunta n. 19 del 10 maggio 2011 (Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale - Art. 53 d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comma 47 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011) – Ulteriori chiarimenti).

-
Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente).

 

 

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