Premi INAIL: primo accesso ispettivo non interrompe la prescrizione
Pubblicato il 08 aprile 2025
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Con la circolare n. 26 del 7 aprile 2025, redatta previo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’INAIL fornisce un quadro sistematico e aggiornato della disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori, alla luce della giurisprudenza consolidata.
L’intento è garantire uniformità operativa in sede di accertamento ispettivo, in particolare tenendo conto delle modifiche introdotte dal decreto PNRR (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56).
Premi INAIL: regime della prescrizione
L’istituto della prescrizione trova il suo fondamento nell’articolo 2934, comma 1, del Codice Civile, secondo cui "ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".
In riferimento specifico ai crediti dell’INAIL nei confronti dei datori di lavoro per premi assicurativi, la normativa di riferimento è costituita dall’art. 112, comma 2, DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e dall’art. 3, comma 9, lettera b), legge 8 agosto 1995, n. 335. Queste disposizioni stabiliscono che il termine di prescrizione dell'azione per riscuotere i premi di assicurazione (e di ogni altra somma dovuta dal datore di lavoro all'INAIL) è pari a 5 anni dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato.
La Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 916/1996) ha confermato che tale termine unico di cinque anni si applica sia all’azione di accertamento e liquidazione, sia all’azione di recupero del credito accertato.
Decorrenza del termine di prescrizione
L’art. 2935 del Codice Civile stabilisce che la prescrizione decorre dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto, cioè dal momento della possibilità legale dell’esercizio, senza dare rilievo “agli impedimenti soggettivi ancorché determinati dal fatto del debitore” (Cassazione civile, sez. Lavoro, n. 15858 del 23.10.2003).
Impedisce la decorrenza della prescrizione l'impossibilità di far valere il diritto (articolo 2935 Codice civile) derivante, fa presente la Cassazione (Cass. civile, sez. Lavoro, n. 2839 del 6.02.2018), da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio. Non sono tali gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto nonchè, evidenzia l’INAIL con la circolare n. 26 del 7 aprile 2025, la particolare complessità degli accertamenti da parte degli organi ispettivi.
I soli casi di sospensione ammessi poi sono quelli tassativamente indicati dagli artt. 2941 e 2942 Codice civile, e non sono suscettibili di applicazione analogica.
Interruzione della prescrizione
Il termine di prescrizione può essere interrotto da atti stragiudiziali che valgano a costituire in mora il debitore, come per esempio il verbale di accertamento e notificazione.
Il verbale di accertamento e notificazione costituisce atto interruttivo, anche se privo della quantificazione precisa del credito, purché il credito sia determinabile e siano chiariti motivo ed elementi alla base della pretesa.
Il verbale di primo accesso ispettivo, previsto dal D.Lgs. 124/2004, art. 13, come atto prodromico all’attività accertativa, non ha invece valore interruttivo, in quanto non manifesta la chiara volontà di far valere un credito dell'Inail né consente la determinazione del credito. Pertanto, comunica l’INAIL con la circolare n. 26 del 7 aprile 2025, è superata la circolare n. 1/1999, che precedentemente riconosceva efficacia interruttiva al verbale di primo accesso.
Gli accertamenti effettuati da enti terzi (diversi da INAIL) non interrompono la prescrizione. Se tali accertamenti contengono già tutti gli elementi necessari per la determinazione del credito INAIL, gli stessi devono essere tempestivamente liquidati dalla Sede INAILA e la prescrizione decorre dal provvedimento di liquidazione da parte dell’Istituto. Se invece non sono sufficienti, le Sedi INAIL possono notificare gli estremi del verbale al datore di lavoro, esplicitando la volontà di procedere alla richiesta dei premi e riservandosi di comunicare la loro esatta quantificazione.
Calcolo del termine di prescrizione
La prescrizione quinquennale si calcola a ritroso dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. Rileva, per tale computo, il termine del 16 febbraio (scadenza del premio in autoliquidazione), mentre non rileva la scadenza per la presentazione delle denunce retributive (28 febbraio).
In ogni caso, il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre il decorrere di un nuovo termine di prescrizione.
Ambito e limiti dell’accertamento ispettivo
La circolare INAIL n. 26 del 7 aprile 2025 infine ribadisce i limiti oggettivi, territoriali e temporali dell’attività ispettiva, secondo quanto già indicato nella circolare INL n. 4/2019 e nella nota INAIL n. 2176/2017.
L’attività ispettiva deve essere mirata a fattispecie definite, con possibilità di estensione motivata solo in presenza di elementi specifici, verbalizzati in appositi atti interlocutori.
Il verbale unico deve indicare in modo analitico il periodo di accertamento, gli atti e i documenti esaminati, nonché le singole posizioni dei lavoratori. Solo in presenza di un verbale di regolarità o di piena regolarizzazione da parte del datore di lavoro, l’accertamento produce effetti preclusivi rispetto a verifiche future sul medesimo ambito.
Le verifiche dell’Inail riguardano l’ambito assicurativo come definito con nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 2 febbraio 2017, n. 2176.
Come chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro (nota prot. 103 del 27 marzo 2017), le ispezioni si concentrano su specifici ambiti di irregolarità nella disciplina lavoristica, previdenziale o assicurativa, senza estendersi automaticamente ad accertamenti generali, salvo diversa indicazione. Le verifiche possono essere circoscritte a uno specifico oggetto (ad esempio, il rischio assicurato), un determinato ambito territoriale (es. una posizione assicurativa precisa), una tipologia lavorativa o un intervallo temporale definito.
Il verbale redatto al primo accesso deve sempre chiarire l’ambito dell’accertamento, anche se resta la possibilità di estendere successivamente la verifica, qualora emergano nuove esigenze istruttorie. In tal caso, va redatto un verbale interlocutorio, utile sia per integrare richieste sia per comunicare l’estensione della verifica.
L’analisi di un documento ai fini assicurativi non esclude che lo stesso possa essere riesaminato da altri enti per finalità diverse.
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