Premi sportivi dilettantistici: esenzione fino a 300 euro nel 2026
Pubblicato il 13 aprile 2026
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Con l’entrata in vigore del Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (nuovo Decreto fiscale), il legislatore interviene nuovamente sul regime fiscale dei premi sportivi dilettantistici, reintroducendo in via temporanea una soglia di esenzione dalla ritenuta alla fonte del 20%. La misura si applica alle somme erogate dal 28 marzo al 31 dicembre 2026, ripristinando per una parte dell’anno un regime agevolato venuto meno nel 2025.
Come funziona la soglia di esenzione di 300 euro
La soglia di 300 euro opera con un meccanismo “tutto o niente”. L’esenzione spetta soltanto se l’ammontare complessivo dei premi erogati, nel periodo agevolato, non supera il limite previsto per ciascun rapporto tra sostituto d’imposta e beneficiario.
ATTENZIONE: Se la soglia viene oltrepassata, la ritenuta del 20% si applica all’intera somma e non soltanto alla parte eccedente.
Il limite va verificato separatamente per ogni soggetto erogante. Ciò significa che uno stesso atleta può ricevere più premi esenti da enti diversi, purché ciascuna erogazione resti entro il tetto previsto. Sul piano operativo, ogni ente deve quindi monitorare le somme corrisposte al singolo percettore per applicare correttamente il prelievo.
Il quadro normativo: art. 9 del DL 38/2026
La disciplina trova fondamento nell’art. 9 del DL n. 38/2026, che richiama espressamente l’art. 36, comma 6-quater, del D.lgs. n. 36/2021 in materia di premi sportivi dilettantistici.
Sul piano fiscale resta fermo il riferimento all’art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, rispetto al quale il decreto introduce una deroga circoscritta. La nuova disposizione non modifica dunque l’impianto generale, ma sospende l’applicazione della ritenuta nei casi in cui ricorrano le condizioni fissate dalla norma.
Cosa cambia rispetto al passato (2024–2025 e inizio 2026)
La misura si inserisce in un quadro normativo che, negli ultimi anni, ha registrato diversi interventi non sempre coordinati. Nel 2024 era stata prevista un’esenzione temporanea; nel 2025, invece, la mancata proroga aveva riportato in vigore il regime ordinario, con applicazione della ritenuta del 20% su tutti i premi.
Lo stesso regime è rimasto valido anche nei primi mesi del 2026. Per le somme erogate fino al 27 marzo, infatti, la ritenuta continua a essere dovuta integralmente, senza possibilità di recupero. Il DL n. 38/2026 ripristina quindi l’agevolazione soltanto per le erogazioni successive alla sua entrata in vigore.
Ambito soggettivo e oggettivo
Sotto il profilo oggettivo, l’agevolazione riguarda i premi sportivi dilettantistici riconducibili all’art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. n. 36/2021, ossia le somme attribuite a titolo premiale per risultati conseguiti in competizioni o per la partecipazione ad attività sportive, anche nell’ambito di raduni e manifestazioni ufficiali.
Dal punto di vista soggettivo, possono erogare tali premi CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.
Quanto ai beneficiari, il testo dell’art. 9 fa riferimento agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche. Resta però un possibile profilo interpretativo con riguardo ai tecnici, dal momento che la norma richiamata include anche tali figure. In assenza di chiarimenti ufficiali, sul punto è opportuna prudenza.
Restano comunque esclusi dall’agevolazione i compensi che non abbiano natura premiale in senso proprio, come le somme collegate a un rapporto di lavoro sportivo o a una prestazione remunerata.
Durata della misura e profili applicativi
La disciplina si applica ai premi erogati dal 28 marzo al 31 dicembre 2026. Ciò comporta, per i sostituti d’imposta, la necessità di gestire due regimi distinti nello stesso anno: quello ordinario per le somme corrisposte fino al 27 marzo e quello agevolato per le erogazioni successive, nei limiti previsti dalla norma.
Resta infine da verificare l’esito della conversione del Decreto legge. Allo stato, la misura ha natura temporanea ed è destinata a cessare a fine 2026, salvo ulteriori interventi normativi.
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