Pretesa fiscale sospesa dal giudice? Gli interessi continuano a maturare

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Pretesa fiscale sospesa dal giudice? Gli interessi continuano a maturare

Con sentenza n. 5692 del 22 febbraio 2022, la Suprema corte si è pronunciata su di una vicenda avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento per interessi dovuti in relazione al periodo di sospensione cautelare della pretesa fiscale, disposta dall'autorità giudiziaria tributaria.

I giudici di secondo grado avevano parzialmente accolto le ragioni della società contribuente, estendendo alla sospensione giudiziale l'applicabilità degli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa, solo per effetto della novella, in vigore dal 1° gennaio 2016, introdotta al comma 8-bis dell'art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992.

Secondo la CTR, ossia, sino al 31 gennaio 2015 era illegittimo applicare gli interessi richiesti dall'Amministrazione finanziaria al periodo di sospensione giudiziale: la nuova previsione di legge non aveva valore di interpretazione autentica e non era estensibile analogicamente.

Contro questa decisione, il Fisco si era rivolto alla Cassazione, lamentando l'erroneità della conclusione che negava il diritto all'applicazione degli interessi sulle somme dovute dalla contribuente per il periodo precedente la novella.

Interessi maturati durante la sospensione indipendenti dalla novella

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini che, sul punto, hanno enunciato apposito principio di diritto, dopo aver richiamato l'orientamento pacificamente affermatosi nella giurisprudenza di legittimità.

Per la Corte, l'applicabilità degli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare discende dall'interpretazione dell'art. 47 del D. Lgs. n. 546/1992, indipendentemente dalla novella normativa del comma 8-bis ad opera del D. Lgs. n. 156/2015 art. 9, comma 1, lettera r) n. 4, il quale ha inciso solo sulla misura dell'interesse.

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria, difatti, si fonda sul principio generale di cui all'art. 1282, primo comma, c.c., secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.

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