Processo tributario. Ricorso ammissibile anche senza la ricevuta di spedizione

Pubblicato il



Processo tributario. Ricorso ammissibile anche senza la ricevuta di spedizione

In caso di notificazioni postali dirette

Nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso notificato direttamente a mezzo posta, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, depositi tempestivamente – ed ossia entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario - l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, se nell’avviso di ricevimento risulti che la data di spedizione sia stata “asseverata” dall’ufficio postale.

E’ il principio di diritto che si ricava dal testo della sentenza n. 13425 depositata il 29 maggio 2017, con cui le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno risposto alle questioni di legittimità loro sottoposte, concernenti, da un lato, l’individuazione, nel processo tributario, del dies a quo del termine per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante in caso di notificazione postale diretta, e dall’altro, la rilevanza, ai fini della ritualità della costituzione e dell’ammissibilità del ricorso e dell’appello, dell’omesso tempestivo deposito della ricevuta di spedizione quando risulti, in atti, l’avviso di ricevimento del relativo plico.

Primo quesito: decorrenza termine per la costituzione in giudizio

Dopo un’articolata disamina giurisprudenziale sugli opposti orientamenti interpretativi affermati in ordine ai due interrogativi in oggetto, i giudici di legittimità si sono pronunciati sulla prima questione, spiegando che, nel procedimento tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione del ricorrente o appellante che si avvalga del servizio postale universale, decorre non dalla data di spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, bensì dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione medesima.

Secondo quesito: rilevanza omesso deposito della ricevuta di spedizione

Con riferimento, invece, alla rilevanza o meno del mancato tempestivo deposito della ricevuta di spedizione postale diretta del ricorso quando in atti risulti l’avviso di ricevimento del plico, gli Ermellini hanno affermato che lo stesso non determini inammissibilità dell’atto a patto che nell’avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solamente in questo caso – spiega la Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 13425/2017l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.

In mancanza, la mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica, solamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.

Caso esaminato

Nel caso specificamente sottoposto all’esame di legittimità, è stata ritenuta tempestiva la costituzione della parte appellante effettuata entro il termine dei trenta giorni decorrenti dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario.

In secondo luogo, anche se gli avvisi di ricevimento recavano una data di spedizione semplicemente manoscritta e non asseverata – e pertanto, non erano di per sé idonei ad assolvere la medesima funzione probatoria delle ricevute di spedizione – è stato riconosciuto che la tempestività dell’appello non potesse essere messa in discussione attesa la evidente e documentata ricezione della raccomandata entro il termine lungo di cui al novellato articolo 327 c.p.c. a decorrere dalla sentenza di primo grado.

In definitiva, andava accolto il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di inammissibilità dell’appello, impugnata nella controversia esaminata.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito