Prove scritte d'esame e “indebito segno di riconoscimento”

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Il Tar della regione Liguria, con sentenza n. 1369 del 26 agosto 2011, ha accolto il ricorso presentato da una candidata all'esame di avvocato avverso il provvedimento con cui erano state annullate le prove scritte della stessa, con conseguente esclusione dall’accesso alla successiva fase di esame orale, in considerazione dell'asserita presenza di un “indebito segno di riconoscimento”.

Secondo i giudici amministrativii “non si può qualificare come indebito segno di riconoscimento un qualsivoglia elemento suscettibile di differenziare un elaborato scritto dagli altri; altrimenti, paradossalmente, sarebbero ammissibili solo gli elaborati che siano tutti perfettamente identici fra loro, anche nei minimi particolari, e ciò renderebbe inutile la prova, non potendosi stabilire alcuna graduatoria di valore”. Per contro “costituiscano indebiti segni di riconoscimento, innanzitutto, quelli che hanno oggettivamente tale funzione (e cioè la firma o il nominativo del candidato, oppure la data di nascita, ecc.) e, ancora, quei segni che sono oggettivamente anomali ed estranei alle ordinarie modalità di espressione del pensiero e di redazione di uno scritto”.

E nella specie – rileva il tribunale ligure - le modalità di scrittura degli elaborati non parevano costituire segno univoco di riconoscimento non avendo assunto “carattere di anomalia ed estraneità” rispetto alle ordinarie modalità di espressione del pensiero e di redazione dello scritto.
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