Utilizzo di false fatture: i costi in dichiarazione configurano evasione

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Utilizzo di false fatture: i costi in dichiarazione configurano evasione

Utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: i costi non sono mai deducibili e la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione realizzando un corrispondente profitto.

Reato di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture soggettivamente inesistenti

Con sentenza n. 36207 del 6 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha confermato il sequestro preventivo disposto dal Gip nell’ambito di un’indagine per il reato di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), a carico del legale rappresentante di una Srl.

Era stata contestata, nel dettaglio, un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, realizzata avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse da altra società, con indicazione, nella dichiarazione dei redditi, di elementi passivi fittizi per i periodi d’imposta in contestazione.

L’imprenditore, in particolare, si era rivolto alla Suprema corte per opporsi alla decisione del Tribunale del riesame che aveva rigettato la sua istanza contro il decreto di sequestro, disposto, in via diretta, sui beni della società e, per equivalente, a suo carico.

Tra i motivi di doglianza, aveva lamentato una violazione di legge relativamente all’importo oggetto della misura cautelare, atteso che la somma sequestrata era risultata pari all’Iva evasa.

Secondo la sua difesa, per contro, il profitto del reato non poteva consistere in quest’ultimo importo ma occorreva fare riferimento solo all’entità del guadagno, con detrazione delle spese e di altri importi. Per l’evasione dell’Iva – aveva inoltre dedotto il ricorrente – il reato configurabile era diverso da quello specificamente contestato.

Motivi, questi, giudicati del tutto generici dalla Corte di legittimità, secondo la quale, in relazione al reato contestato, non avrebbero potuto essere presi in considerazione eventuali costi, consistendo, il profitto, nell’imposta utilizzata per il risparmio di spesa, portata in detrazione senza averla pagata.

Sul punto, la Terza sezione penale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale affermato in ambito penale in tema di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Cassazione: costi per operazioni inesistenti mai deducibili

I costi per operazioni che siano inesistenti, anche solo sul piano soggettivo – hanno precisato - non sono mai deducibili, con la conseguenza che la loro indicazione in dichiarazione configura una finalità di evasione e realizza un corrispondente profitto.

E’ del tutto irrilevante, in senso contrario, la circostanza che, pur avendo sostenuto tali costi nei confronti del soggetto fittiziamente interposto, il destinatario della fattura sia tenuto a corrispondere nuovamente l'Iva al soggetto che realmente ha fornito la prestazione, atteso che ciò è la normale conseguenza di ogni interposizione fittizia.

Per la Corte, ossia, la detrazione Iva è ammessa solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione mentre non entrano nel conteggio del dare e avere ai fini Iva le fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate.

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