Reato di false fatture: pena ridotta solo a chi paga

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Reato di false fatture: pena ridotta solo a chi paga

In tema di reati tributari commessi da più persone in concorso fra loro, se uno solo dei concorrenti ha provveduto all'integrale pagamento degli importi dovuti all'Erario, la circostanza attenuante di cui all'art. 13-bis D.lgs. n. 74/2000 non si estende ai compartecipi.

Questo, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente, all'adempimento del debito con il Fisco.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 35225 del 23 settembre 2021.

Nella decisione, viene fatto riferimento all’attenuante con cui si riconosce una diminuzione di pena fino alla metà e la non applicazione delle pene accessorie qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, vengano estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

Riduzione della pena solo con concreta volontà di riparare il danno

Il Supremo collegio di legittimità, in particolare, ha confermato la decisione con cui la Corte territoriale, nell’ambito di un procedimento penale per falsa fatturazione, aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato, applicando la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche rilevate.

Per la Corte, l'effetto premiale che discende dal disposto dell’articolo in questione si configura come:

  • una circostanza attenuante speciale;
  • ad effetto speciale;
  • estrinseca, poiché è integrata da un comportamento diverso e temporalmente successivo rispetto a quello caratterizzante il fatto di reato;
  • soggetta al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. nel caso di concorso eterogeneo.

In caso di concorso di persone del reato, “partecipando l'attenuante de qua ai caratteri dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen.”, valgono, ai fini della sua applicazione, i rilievi operati dalle Sezioni Unite di questa Corte: se un solo concorrente ha provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno.

E’ infatti canone interpretativo comune delle norme penali che “le condotte in esse previste, salvo eccezioni espressamente indicate, debbano essere connotate da volontarietà e che vada osservato e conservato nel concreto, nel suo profilo assiomatico, il valore della locuzione impiegata legislatore”.

La riduzione della pena, in definitiva, può essere concessa solo se c'è la concreta volontà di riparare al male cagionato.

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