Registro unico nazionale del terzo settore, dati in chiaro

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Registro unico nazionale del terzo settore, dati in chiaro

Semaforo verde al Registro unico nazionale del terzo settore. Entro il termine di 18 mesi è possibile iscriversi al Registro, la cui gestione informativa è affidata a Infocamere, ossia la società telematica delle Camere di Commercio.

È quanto prevede la recente convenzione siglata tra il Ministero del Lavoro e Unioncamere. Vediamo di cosa si tratta.

Registro unico nazionale del terzo settore, cos’è?

Il Registro unico nazionale del terzo settore è uno strumento fondamentale di conoscenza degli enti non profit, in quanto riporta alcune loro informazioni di base e consente, pertanto, a chiunque di sapere se un’organizzazione ha determinate caratteristiche. Tra l’altro, l’iscrizione al Registro è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore.

Il Registro:

  • è pubblico ed è reso accessibile a tutti in modalità telematica;
  • è gestito su base territoriale e con modalità informatiche da ciascuna Regione e provincia autonoma;
  • comprende, per distinte sezioni, ODV (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di Promozioni Sociale), Enti filantropici, Imprese sociali comprese le cooperative sociali, Reti Associative, Società di Mutuo Soccorso e altri ETS (Enti del Terzo settore).

È, quindi, possibile consultare online le informazioni di base sugli Enti del Terzo Settore, ed in particolare:

  • la denominazione;
  • la forma giuridica;
  • la sede legale;
  • le eventuali sedi secondarie;
  • l’oggetto dell’attività di interesse generale;
  • il codice fiscale o la Partita Iva;
  • il possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo;
  • le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
  • tutte le modifiche agli atti fondamentali dell’ente.

Registro unico nazionale del terzo settore, entrata in vigore

L’art. 53, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017 stabiliva che, entro il 3 agosto 2018, il Ministero del Lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, avrebbe dovuto definire, con proprio decreto, la procedura per l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Tuttavia, a causa di complicanze nella predisposizione della struttura informatica, non è stato possibile rispettare i termini e quindi l'emanazione del decreto di iscrizione al Registro.

Successivamente, il D.Lgs n. 105/2018 ha differito di sei mesi (dal 3 febbraio al 3 agosto 2019) il termine entro il quale Onlus, Organizzazioni di volontariato (ODv) e Associazioni di promozione sociale (APS) possono modificare lo statuto per adeguarlo alle regole degli enti del terzo settore.

 

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 5 gennaio 2019 - Codice Terzo settore. Chiarimenti del Lavoro sugli adeguamenti statutari – Moscioni

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