Retribuzioni convenzionali: contributi previdenziali esteri deducibili. Chiarimenti
Pubblicato il 16 gennaio 2026
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Con la risposta a interpello n. 5 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate interviene su una tematica da tempo oggetto di incertezza applicativa: la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero da lavoratori dipendenti residenti fiscalmente in Italia, il cui reddito di lavoro dipendente è determinato secondo il regime delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
Il chiarimento assume particolare rilievo poiché pone fine a numerose contestazioni sollevate in sede di controllo, nelle quali l’Amministrazione finanziaria aveva negato la deduzione di tali contributi, valorizzando il carattere forfettario e “onnicomprensivo” della retribuzione convenzionale.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate
L’istanza di interpello è presentata da un lavoratore dipendente residente in Italia che, a partire dal 2024, svolge l’attività lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, soggiornando nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi.
Il contribuente rientra, pertanto, nell’ambito applicativo dell’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR, che prevede la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali, stabilite annualmente con decreto del Ministero del lavoro.
Il quesito riguarda:
- la possibilità di dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero;
- le modalità di esposizione di tali contributi nella dichiarazione dei redditi, con specifico riferimento al rigo E21 del modello 730/2025.
Regime delle retribuzioni convenzionali
L’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR introduce una disciplina derogatoria rispetto ai criteri ordinari di determinazione del reddito di lavoro dipendente.
In particolare:
- il reddito imponibile non è determinato in base alla retribuzione effettivamente percepita;
- viene assunta una retribuzione convenzionale, individuata per categorie e qualifiche professionali;
- la determinazione avviene in deroga ai commi precedenti dell’articolo 51 del TUIR, compreso il comma 2, lettera a), che, nel regime ordinario, esclude dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
Nel regime convenzionale, la retribuzione assume quindi natura forfettaria e onnicomprensiva, con conseguente impossibilità di scomputare analiticamente gli oneri contributivi in sede di determinazione del reddito di categoria.
Problema interpretativo: onnicomprensività e deducibilità degli oneri
Il nodo interpretativo nasce dal rapporto tra due disposizioni del TUIR che operano su piani diversi.
Da un lato, l’articolo 51, comma 8-bis, prevede che, nel regime delle retribuzioni convenzionali, il reddito di lavoro dipendente sia determinato in modo forfettario e non consenta di sottrarre dalla base imponibile i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. La retribuzione convenzionale, infatti, è considerata comprensiva di tutte le componenti del trattamento economico.
Dall’altro lato, l’articolo 10, comma 1, lettera e), riconosce la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali versati in base a disposizioni di legge, purché tali oneri non siano già stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi.
Retribuzioni convenzionali, sì alla deduzione dei contributi esteri
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 5/01/2026, accoglie l’interpretazione prospettata dal contribuente e chiarisce che, nel regime delle retribuzioni convenzionali, l’impossibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non impedisce la loro deduzione dal reddito complessivo.
L’Amministrazione evidenzia che la disciplina delle retribuzioni convenzionali opera esclusivamente sul piano della determinazione forfettaria del reddito di categoria, mentre la deducibilità degli oneri previdenziali e assistenziali trova fondamento autonomo nell’articolo 10 del TUIR. Pertanto, proprio perché tali contributi non sono deducibili dal reddito di lavoro dipendente, essi possono essere dedotti dal reddito complessivo del contribuente.
Questo approccio è coerente con i precedenti di prassi amministrativa e con l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, secondo cui l’esclusione della deducibilità degli oneri nella singola categoria reddituale non comporta automaticamente l’esclusione della loro deducibilità dal reddito complessivo, in assenza di una norma che lo vieti espressamente.
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