Reverse charge L'Agenzia chiarisce il nuovo regime sanzionatorio

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Reverse charge L'Agenzia chiarisce il nuovo regime sanzionatorio

Con la circolare n. 16 dell'11 maggio 2017, l'Agenzia delle Entrate analizza le disposizioni sanzionatorie per le violazioni in materia di inversione contabile previste dal Dlgs 471/1997, che è stato modificato in più parti dal Dlgs n. 158/2015 (recante “Revisione del sistema sanzionatorio”).

Modifiche alla normativa

Nello specifico, il suddetto Dlgs 158 del 24 settembre 2015 - in attuazione della delega fiscale di cui alla Legge n. 23/2014 - ha modificato il comma 9-bis, articolo 6 del Dlgs 471/1997 e ha introdotto tre nuovi commi (9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3), che disciplinano le violazioni relative al meccanismo dell’inversione contabile commesse dal cessionario o committente,

Analogamente, il provvedimento ha modificato le sanzioni amministrative in materia di documentazione e registrazione delle operazioni Iva, previste nell’art. 6 del Dlgs. n. 471 del 1997, intervenendo, soprattutto con riguardo alla disciplina sanzionatoria dell’inversione contabile.

A tal fine, la sanzione ridotta già prevista per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva (dal 5 al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, ovvero da 250 a 2mila euro, laddove la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito) è stata estesa anche alle medesime violazioni relative ad operazioni soggette all’inversione contabile. Inoltre, è stato aggiunto che a tale sanzione soggiace il cedente o prestatore (e non più genericamente “chi viola”, come previsto dalla norma previgente).

Ricordando che le nuove disposizioni sono entrate in vigore dal primo gennaio 2016 e trovano applicazione, per il principio del favor rei, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al primo gennaio 2016, l'Agenzia delle Entrate si sofferma soprattutto sulla riforma della disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile (art. 6, comma 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3).

Nuova disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile

La circolare 16/E/2017 sottolinea come l'obiettivo del Legislatore, nell'apportare le modifiche citate, sia stato quello di creare con riferimento al sistema dell'inversione contabile un meccanismo sanzionatorio basato ancor di più sul principio di proporzionalità. Quest'ultimo, infatti, mira a colpire in modo più grave le violazioni compiute con un intento fraudolento e in modo più lieve le fattispecie per le quali l’imposta risulta, comunque, assolta anche se irregolarmente.

A tal fine, il Legislatore ha previsto una norma di carattere generale (articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997) e tre norme speciali (commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3). Le nuove norme trovano applicazione anche rispetto alle violazioni in materia di inversione contabile nel settore dell’agricoltura e delle operazioni intracomunitarie.

Chiarimenti dell'agenzia delle Entrate

L'Agenzia, con la circolare in oggetto, specifica alcuni punti dubbi della nuova normativa, fornendo rilevanti precisazioni.

In primo luogo, viene analizzata la fattispecie dell'omissione degli adempimenti relativi all’inversione contabile (comma 9-bis). Si tratta dell'ipotesi in cui l’operazione doveva essere assoggettata al sistema dell’inversione contabile, ma il cessionario o committente, soggetto passivo d’imposta, non ha posto in essere, totalmente o parzialmente, gli adempimenti previsti.

In tal caso, per il cessionario/committente è prevista l’applicazione di una sanzione in misura fissa, da un minimo di 500 fino a un massimo di 20mila euro, purché l'operazione non sia stata occultata, ma risulti comunque dalla contabilità. Al contrario, se l’operazione non risulta dalla contabilità, è prevista la più grave sanzione proporzionale nella misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile non documentato, con un minimo di 1.000 euro.

Nel caso in cui l'operazione soggetta all'inversione contabile è stata, per errore, assoggettata al regime Iva ordinario dal fornitore, il quale abbia comunque assolto l'imposta registrandola e computandola nella liquidazione di competenza (fattispecie dell'applicazione dell'Iva con modalità errate), non occorre che il cessionario/ committente regolarizzi l'operazione ed è fatto salvo il suo diritto alla detrazione. L'irregolarità è punita con la sanzione da 250 a 10.000 euro a carico del destinatario, con responsabilità solidale del fornitore.

Nel caso in cui, invece, il destinatario applica indebitamente l'Iva, con l'inversione contabile, su operazioni esenti, non imponibili o non soggette, non sorge alcun debito d'imposta, né costituisce, salvo l'ultimo caso, violazione sanzionabile.

In altri termini, gli organi accertatori devono cancellare sia il debito erroneamente computato che la detrazione operata, in modo da neutralizzare totalmente gli effetti dell'errore, senza applicazione di alcuna sanzione.

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  • eDotto.com – Edicola 27 aprile 2017 - Reverse charge Detrazione Iva negata ma possibile il rimborso – Moscioni

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