Ricorsi tributari in Cassazione: quesito di diritto completo e deposito dell'atto di appello

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 2799 del 5 febbraio 2011 – deve ritenersi inammissibile il quesito che, nel ricorso per impugnare la legittimità di una sentenza tributaria, non contenga tutte le informazioni necessarie ad una risposta utile alla definizione della controversia, non consentendo alla Corte di comprendere, in base alla sola lettura di esso, l'errore asseritamente compiuto dal giudice di merito né di rispondere al quesito medesimo “enunciando una “regula juris” suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata”.

Sulla base di tale assunto, i giudici della Sezione tributaria della Cassazione hanno ritenuto non ammissibile un ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contenente un quesito in cui non era indicata quale fosse la pretesa erariale e quale il fatto da provare in via presuntiva. Per la Corte, in definitiva, “il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo” perché la peculiarità del disposto di cui all'articolo 366 bis c.p.c. “consiste proprio nell'imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura”.

Sempre in materia di ricorsi tributari, la Cassazione, con la sentenza 2803 del 5 febbraio 2011, ha dichiarato improcedibile un atto introduttivo al giudizio di legittimità dell'Agenzia delle entrate per mancato deposito, unitamente al ricorso, dell'atto di appello previsto dall'articolo 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.

Detto deposito – precisa la Corte – costituisce un obbligo che non può essere considerato adempiuto con la mera richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio dei gradi di merito “né, eventualmente, col deposito di tale fascicolo e/o del fascicolo di parte se esso non interviene nei tempi e nei modi di cui al citato articolo 369 e se non si specifica che il fascicolo è stato prodotto, indicando la sede in cui il documento è rinvenibile”.
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