Ricorso per cassazione prolisso: spese più elevate per la parte
Pubblicato il 19 gennaio 2026
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Il rispetto dei limiti dimensionali degli atti processuali costituisce espressione necessaria dei principi di chiarezza, sinteticità e leale collaborazione.
La loro violazione non integra automaticamente una causa di inammissibilità, ma rileva ai fini della valutazione della condotta difensiva e può incidere sulla liquidazione delle spese di lite, in funzione dell’efficienza del processo e della ragionevole durata del giudizio.
Ricorso per cassazione eccessivo: conseguenze sulla liquidazione delle spese
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione - n. 802 del 14 gennaio 2026 - offre l’occasione per tornare sul tema dei limiti dimensionali degli atti processuali, con particolare riferimento al ricorso per cassazione.
La decisione si inserisce nel quadro delle novità introdotte dalla riforma del processo civile e dal D.M. n. 110/2023, ribadendo la centralità dei principi di chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti di parte. L’intervento della Corte assume rilievo pratico soprattutto per le conseguenze che la violazione di tali limiti può determinare sul piano economico e processuale.
Il caso oggetto dell’ordinanza
La controversia trae origine da un giudizio di responsabilità promosso nell’ambito di una procedura concorsuale nei confronti di soggetti ritenuti responsabili della gestione della società poi fallita. I giudici di merito avevano accolto la domanda risarcitoria, riconoscendo lo svolgimento di un’attività gestoria non occasionale e confermando tale valutazione anche in grado di appello.
Avverso la decisione di secondo grado veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in più motivi e accompagnato da una difesa particolarmente estesa.
I motivi di ricorso in sintesi
Le censure investivano, da un lato, l’accertamento della qualifica soggettiva rilevante ai fini della responsabilità e, dall’altro, la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza impugnata. Veniva inoltre richiamato un precedente provvedimento emesso in sede fallimentare, ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del rapporto intercorrente tra le parti.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando come le doglianze mirassero, in larga parte, a una rivalutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità.
È stata inoltre applicata la preclusione derivante dalla doppia conforme, non essendo state adeguatamente evidenziate divergenze tra le ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di merito.
Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali
Un passaggio centrale dell’ordinanza è dedicato al principio secondo cui tutti gli atti del processo devono essere redatti in modo chiaro e sintetico. Tale principio, oggi espressamente codificato, è funzionale alla ragionevole durata del processo e alla leale collaborazione tra le parti e il giudice, oltre a rispondere alle esigenze operative del processo civile telematico.
Il quadro normativo di riferimento
La Corte richiama l’art. 121 del codice di procedura civile, come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, e l’art. 46 delle disposizioni di attuazione, la cui disciplina è stata resa operativa dal D.M. n. 110/2023. Il decreto individua limiti dimensionali precisi per gli atti del giudizio, inclusi quelli di legittimità.
I limiti dimensionali del ricorso per cassazione
Il D.M. in esame stabilisce un numero massimo di caratteri, corrispondente a circa quaranta pagine, al netto di alcune parti escluse dal computo. È ammessa una deroga solo a condizione che il difensore ne esponga espressamente le ragioni nell’atto.
La violazione dei limiti nel caso esaminato
Nel caso deciso dalla Corte, il ricorso superava in modo significativo i limiti previsti, senza alcuna motivazione a sostegno della deroga. L’atto risultava inoltre strutturato in modo prolisso e ridondante, a fronte di censure ritenute inammissibili.
Gli effetti della violazione: spese processuali e leale collaborazione
La Corte chiarisce che la mera violazione dei limiti dimensionali non determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso. Tuttavia, tale violazione incide sulla liquidazione delle spese processuali, legittimando il giudice a valorizzare la prolissità e l’inutilità delle difese in sede di determinazione dei compensi, in applicazione dell’art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
La pronuncia n. 802/2026 fornisce indicazioni di rilievo operativo: il ricorso per cassazione deve essere costruito attraverso una selezione rigorosa dei motivi, una esposizione ordinata dei fatti e una argomentazione essenziale. Il rispetto dei limiti dimensionali non costituisce un adempimento formale, ma un requisito funzionale all’effettività della tutela.
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