Rimozione del link di Google se l'interessato lo richiede

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La Corte di giustizia dell'Unione europea – causa C-131/12, sentenza del 13 maggio 2014 – si è pronunciata su una domanda pregiudiziale avanzata da parte di un cittadino spagnolo con riferimento all'interpretazione della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e dell'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La domanda era stata proposta nell'ambito di una controversia attivata dal ricorrente per rimuovere dagli indici del portale di Google alcuni dati personali che lo riguardavano e di impedire in futuro l'accesso a tali dati.

Secondo i giudici europei, in particolare, l'interessato può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione che lo riguardi non venga più messa a disposizione del grande pubblico.

Prevalenza dei diritti fondamentali dell'interessato

I diritti fondamentali citati – si legge nel testo della decisione - prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse del pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona.

Così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, quali ad esempio il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali sia giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso all'informazione di cui trattasi.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 – Google, diritto d'oblio sui link – Ciccia

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