Risarcimento danni in caso di mancata concessione del riposo doppio per la mamma di due gemelli

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Con sentenza n. 2732 del 9 maggio 2011, il Consiglio di stato ha accolto il ricorso presentato da una donna poliziotto per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della omessa concessione dei periodi di riposo giornaliero per maternità in misura doppia dopo la nascita di due figlie gemelle.

Secondo il Collegio, la mancata concessione del beneficio in questione, accordato a tutela della genitorialità, comportava “in re ipsa” un danno, corrispondente all’omesso soddisfacimento delle esigenze di protezione della salute della donna, di maggiore attenzione per le necessità fisiologiche dei neonati nel primo anno di vita e di appagamento dei bisogni affettivi e relazionali di ciascun bambino, per realizzare il pieno sviluppo delle loro personalità.

In considerazione, quindi, “della natura di diritto soggettivo della situazione soggettiva risultata lesa e del carattere immateriale del beneficio che a suo tempo non è stato esercitato” è stato ritenuto che l'appellante – anche in assenza di specifiche allegazioni su un possibile danno materiale - potesse comunque richiedere la valutazione equitativa, di cui all’articolo 1226 Codice civile, “per la mancata corrispondenza ai bisogni relazionali sopra specificati, quale danno certamente non suscettibile di prova nello specifico ammontare, ma sussistente per le stesse ragioni giustificatrici delle norme a tutela della genitorialità”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 37 – No a riposi doppi Spettano i danni - Ferrara

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