Ristori e Ristori-bis. Contributi a fondo perduto, al via le istanze

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Ristori e Ristori-bis. Contributi a fondo perduto, al via le istanze

Via libera alla richiesta dei contributi a fondo perduto previsti dal decreto Ristori e Ristori-bis.

Tutti coloro che non hanno potuto beneficiare dei contributi previsti dal Decreto Rilancio, a causa delle limitazioni normative previste oppure perché semplicemente non hanno effettuato l’adempimento, e che hanno subito la chiusura della propria attività a causa dei successivi decreti Ristori (Dl n. 137/2020) e Ristori-bis (Dl n. 149/2020), possono ora essere risarciti presentando una nuova istanza. Il tutto deve avvenire seguendo le indicazioni del nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 358844 del 20 novembre 2020.

Le nuove domande possono essere inoltrate dal 20 novembre fino al 15 gennaio 2021.

Con il nuovo documento di prassi sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 del Dl n. 137/2020 e all’articolo 2 del Dl n. 149/2020.

Contributi a fondo perduto Ristori e Ristori-bis, la normativa

Al fine di sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, rispettivamente gli articoli 1 e 2 dei citati decreti ristori hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che hanno dichiarato un codice attività prevalente rientrante rispettivamente dell’elenco di cui all’allegato 1 al Dl n. 137 del 2020 (così come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 149 del 2020) e nell’allegato 2 al Dl n. 149 del 2020.

In base al Ristori-bis, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”.

Requisiti comuni per l’ammissione al contributo a fondo perduto

Per quanto riguarda entrambi i decreti, non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza ovvero abbiano attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Inoltre, il contributo spetta se:

  • si esercita come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta nell'allegato 1 al dl 137 del 2020 poi integrato con il Ristori bis nonché nell'allegato 2 del dl 149 del 2020;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi;
  • i soggetti hanno la partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 e non sia cessata al momento della presentazione della domanda. In questo contesto non rileva la data di costituzione successiva al 30 aprile 2020 e in tal caso il contributo competerà nella misura minima.

Contributi a fondo perduto Ristori e Ristori-bis, il calcolo del nuovo ammontare

La base di calcolo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Le percentuali possono essere del:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro;

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro fino a 1 milione di euro;

  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

In ogni caso le somme non potranno superare i 150mila euro per ciascun beneficiario.

E’ comunque un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando la suddetta percentuale a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Contributi a fondo perduto Ristori e Ristori-bis, nuovo modello di istanza

Con il provvedimento n. 358844/2020 è approvato il modello Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreti ristori e ristori bis” per l’indennizzo degli operatori colpiti dalla chiusura delle attività, con le relative istruzioni di compilazione.

L’istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, contiene:

  • la dichiarazione dell’ammontare dei ricavi o compensi del 2019;

  • la dichiarazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019;

  • l’IBAN del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.

Il contributo è erogato dall’Agenzia sulla base delle informazioni contenute nell’istanza e sui dati presenti in Anagrafe Tributaria alla data del 25 ottobre 2020, mediante accreditamento diretto sul conto intestato al soggetto beneficiario.

Contributi a fondo perduto Ristori e Ristori-bis, modalità e termini di invio dell’istanza

Le domande possono essere inoltrate via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”. Ci si potrà autenticare mediante le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema pubblico di identità digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns).

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 20 novembre 2020 e non oltre il giorno 15 gennaio 2021.

L'istanza deve essere presentata da tutti coloro che non rientrano tra chi ha già beneficiato del contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020 e possiedono i requisiti per richiedere il contributo “Ristori 1” o “Ristori2”.

Durante tale periodo, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.

A seguito della presentazione dell'istanza sarà rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico sarà rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'Istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

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