Rito Fornero applicabile ai procedimenti avviati prima della riforma Cartabia
Pubblicato il 07 maggio 2025
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I procedimenti sottoposti al rito Fornero, pendenti alla data del 28 febbraio 2023, sono ancora disciplinati, anche nella fase di impugnazione, dalle disposizioni della Legge n. 92/2012, la cui abrogazione - ad opera del D.Lgs. n. 149/2022 - ha effetto per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023.
Rito Fornero: la Cassazione chiarisce i limiti di applicazione delle nuove norme processuali
Con la sentenza n. 11344, depositata il 30 aprile 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha affrontato una questione di interesse pratico per gli operatori del diritto del lavoro: l'applicabilità delle nuove norme processuali introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia) alle impugnazioni proposte in procedimenti instaurati con il rito Fornero (ex Legge n. 92/2012), ma ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte
Un lavoratore aveva impugnato il proprio licenziamento, intimato nel 2021, secondo le modalità previste dal rito Fornero.
Dopo la pronuncia di rigetto da parte del Tribunale, avvenuta nel giugno 2023, egli aveva proposto appello invece che reclamo, ritenendo applicabili le nuove regole processuali entrate in vigore il 28 febbraio 2023.
La Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione per errore nel mezzo utilizzato e per superamento del termine di trenta giorni previsto dalla normativa previgente.
Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione, rigettato dalla Suprema Corte.
I chiarimenti della Cassazione
La Cassazione, nella sua disamina, ha precisato che:
- l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 149/2022 stabilisce che le nuove disposizioni processuali si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023;
- le impugnazioni dei procedimenti instaurati prima di tale data continuano a essere regolate dalle norme anteriori, in ossequio al principio della perpetuatio iurisdictionis;
- il reclamo contro la sentenza di primo grado, nei procedimenti Fornero pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, resta lo strumento impugnatorio corretto;
- non può trovare applicazione l’art. 35, comma 4, nella parte in cui prevede che alcune disposizioni si applicano alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023, poiché tale comma riguarda esclusivamente i procedimenti ordinari di cognizione.
In sostanza, la Corte ha confermato la vigenza delle regole originarie del rito Fornero per tutti i procedimenti avviati prima della riforma, compresa la fase di impugnazione.
Per la Cassazione, in altri termini, i procedimenti avviati secondo il rito Fornero prima del 28 febbraio 2023 continuano ad essere regolati, anche nella fase di impugnazione, dalle norme originarie della Legge n. 92 del 2012. L’abrogazione di queste norme, prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 149 del 2022, vale solo per i procedimenti iniziati dopo quella data.
Questa interpretazione è coerente con le nuove norme (artt. 441-bis e seguenti del codice di procedura civile), che regolano le cause di licenziamento avviate dal 28 febbraio 2023 in poi, come stabilito dall’art. 35 del medesimo decreto.
Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, del resto, ogni processo civile deve seguire il rito vigente al momento in cui è stato iniziato. Questo principio – noto come perpetuatio iurisdictionis – garantisce che le regole processuali non cambino durante il corso del giudizio. Applicare retroattivamente una nuova normativa andrebbe contro il principio di irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari del codice civile.
In questo caso, la sentenza della Corte d’Appello era corretta: trattandosi di un procedimento soggetto al rito Fornero, il lavoratore avrebbe dovuto impugnare la sentenza di primo grado con reclamo entro 30 giorni, e non con appello, come invece fatto.
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