Sì al numero identificativo Iva anche se mancano ancora i mezzi per svolgere l’attività economica

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Il Fisco non può rifiutare di concedere la partita Iva ad un soggetto solo perché il richiedente non è ancora in possesso di tutti i mezzi necessari per svolgere l’attività dichiarata (mezzi tecnici, finanziari e materiali). Analogamente, il rifiuto non può essere motivato sulla base del fatto che il titolare di quote di capitale della società in questione ha già ottenuto in precedenza il numero di partita Iva, per società che non hanno mai esercitato alcuna attività economica e le cui quote siano state cedute dopo poco tempo.

Ciò è quanto ha deciso la Corte di giustizia Ue con la sentenza del 14 marzo 2013, relativa alla causa C-527/11, con cui si è risposto ai dubbi sollevati dai giudici lettoni, che avevano richiesto espressamente di conoscere ciò che la normativa comunitaria prevedeva in merito alla facoltà o meno dello Stato membro di negare il rilascio del numero di identificazione Iva al solo fine di prevenire fenomeni di evasione fiscale e garantire la corretta riscossione delle tasse.

Muovendo dai presupposti che regolano le cessioni intracomunitarie, la Corte Ue ha specificato che lo scopo fondamentale dell’identificazione dei soggetti passivi Iva è quello di garantire il buon funzionamento del sistema, ai sensi dell’articolo 214 della direttiva Ue sul tema.

L’assegnazione del numero di partita Iva dà la prova dello status di soggetto passivo e facilita i controlli con l’identificazione dello Stato membro del consumo. Lo stesso articolo 214 non dispone, però, le condizioni sulla base delle quali può essere subordinata l'attribuzione del numero identificativo. Dunque, lo Stato membro ha una certa discrezionalità d’azione che non è però illimitata, né tantomeno può rifiutarsi di rilasciare un numero di partita Iva senza che vi sia un motivo legittimo.

Ciò a maggior ragione se si considera il fatto che per soggetto passivo si intende colui che esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica a prescindere dallo scopo e dai risultati finali dell’attività. A tal fine, la Corte ricorda di aver già specificato, in altra sede, che chiunque vuole iniziare un’attività economica e per tale fine avviare le prime spese di investimento, deve essere considerato un soggetto passivo a tutti gli effetti. È ovvio, che in tale fase possono anche mancare i mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività, ma ciò non deve pregiudicare il rilascio della partita Iva
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