Salario minimo. Il CCNL non può essere imposto dall'Ispettorato del lavoro

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Salario minimo. Il CCNL non può essere imposto dall'Ispettorato del lavoro

L’Ispettorato del Lavoro non può imporre alla cooperativa che fornisce servizi fiduciari di applicare, al posto del contratto collettivo dalla stessa prescelto, vale a dire il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, il contratto collettivo Multiservizi, in quanto migliorativo sul fronte del salario minimo.

E' sulla base di questa argomentazione che una società cooperativa ha impugnato il provvedimento con cui l'Ispettorato del lavoro aveva disposto che la stessa corrispondesse ai soci-lavoratori dipendenti delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal CCNL Multiservizi.

Il Tar della Lombardia ha giudicato fondato il ricorso della deducente ed ha conseguentemente annullato il verbale di disposizione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ed ogni atto ad esso presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso.

Tar Lombardia: CCNL Vigilanza privata proporzionato ed idoneo al settore

Con sentenza n. 2046 del 4 settembre 2023, in particolare, i giudici amministrativi hanno ricordato che, secondo la legge, il trattamento complessivo minimo da garantire al socio-lavoratore è quello previsto dal CCNL comparativamente più rappresentativo del settore.

Questo, infatti, funge da parametro esterno di commisurazione della proporzionalità e della sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 Cost.

E' in questo modo, del resto, che si impedisce l’applicazione di un contratto collettivo c.d. “pirata” - ovvero sottoscritto da organizzazioni sindacali minoritarie e quindi poco rappresentative - o l’applicazione di un contratto collettivo non pertinente rispetto al settore di attività in cui opera la cooperativa.

Nella vicenda esaminata, la ricorrente svolgeva attività relative a servizi di “guardia non armata, portierato, custodia, reception, revisione e manutenzione delle relative attrezzature”, applicando, come detto, il CCNL per i dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari dell'8 aprile 2013, che ha ad oggetto, appunto, l’attività di vigilanza privata e i servizi fiduciari.

Certamente - ha evidenziato il Tar - il predetto contratto collettivo "appare appropriato rispetto all’attività svolta dalla cooperativa", visto il settore in cui la stessa è attiva.

Il differente contratto collettivo per l’area Multiservizi, invece, si riferisce alle imprese che operano anche nel settore della pulizia, della logistica e dei servizi integrati di global service, cui la ricorrente risultava estranea.

Il primo contratto, oltretutto, è stato sottoscritto dai sindacati di settore maggiormente rappresentativi, unitamente alle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative.

Accertata idoneità dell'accordo, parametro anche per Ministero del Lavoro e Ispettorato

Ebbene, come ricordato dal Consiglio di stato, l’avvenuta sottoscrizione di un contratto collettivo da parte delle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative rende siffatto accordo idoneo a fungere da parametro per l’individuazione della soglia della retribuzione da considerare idonea e proporzionata ai sensi dell’art. 36 Cost. e serve a scongiurare il rischio dell’applicazione dei “contratti cc.dd. pirata, sottoscritti da associazioni sindacali minoritarie o non sufficientemente rappresentative delle parti sociali”.

Secondo i giudici amministrativi, non poteva assumere rilevanza decisiva contraria quanto scaturito dalla sentenza n. 4951/2019 resa dalla Cassazione con riferimento alla odierna ricorrente (allora con diversa denominazione), con cui era stata ritenuta legittima l’imposizione dell’applicazione del CCNL Multiservizi.

Tale pronuncia - ha ricordato il Tar - ha espressamente escluso, per mere ragioni di carattere processuale, di poter procedere a verificare la pertinenza dei CCNL invocati - ossia, da una parte, quello Multiservizi e, dall’altra, quello di cui allora era contestata l’applicazione, ossia il Contratto collettivo “Portieri e Custodi” - rispetto al settore in cui operava la ricorrente, precisando che non vi era “spazio per una comparazione col CCNL Vigilanza Servizi Fiduciari dell’8.4.13", successivo ai fatti di causa e che non risultava allegato nei precedenti gradi di merito.

Del resto, l’idoneità del richiamato contratto collettivo Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari - si legge nella decisione del Tar - è rilevabile anche dalla circostanza che esso è stato preso a riferimento dal Ministero del Lavoro nel predisporre le tabelle relative alla determinazione del costo orario delle prestazioni da applicare in sede di verifica della congruità delle offerte presentate in sede di partecipazione agli appalti pubblici.

Il livello retributivo individuato in tale contratto collettivo, in altri termini, è stato assunto, anche in sede ministeriale, quale parametro di riferimento per le prestazioni offerte dalle imprese che ottengono l’aggiudicazione degli appalti.

Senza considerare che gli stessi Enti pubblici, tra cui anche l’Ispettorato del Lavoro, richiedono alle imprese che partecipano alle gare da essi indette per acquisire servizi di vigilanza e di natura similare proprio l’applicazione di tale CCNL.

Stante, in definitiva, l’accertata idoneità del CCNL Vigilanza privata e servizi fiduciari a garantire il trattamento economico proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., risultava legittima la scelta della Cooperativa ricorrente di applicare il predetto CCNL ai propri soci-lavoratori.

CCNL libera scelta del datore, non sindacabile

In ogni caso - si legge nel testo della sentenza - il CCNL da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale.

La scelta del contratto collettivo, quindi, spetta al datore di lavoro e non è sindacabile in sede giudiziaria, salvo il caso di previsioni contrarie alla legge.

Servizi fiduciari e giusta retribuzione, discussione sul contratto collettivo

Sul contratto collettivo Vigilanza privata Servizi fiduciari sono diverse le conclusioni cui è giunto altro recente arresto giurisprudenziale - nella specie il Tribunale di Catania - secondo cui la retribuzione minima ivi prevista non sarebbe idonea a garantire i parametri costituzionali minimi, legittimando la condanna del datore a pagare le differenze retributive maturate sulla base di un diverso CCNL, avente condizioni migliori in termini di salario.

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