Saldo e acconto imposte: versamenti al 21 luglio per ISA e forfettari
Pubblicato il 19 giugno 2025
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Con l’avvicinarsi della scadenza per il pagamento delle imposte, come il saldo 2024 e l’acconto 2025 per Irpef, Ires, Irap e le imposte su immobili e attività finanziarie all’estero (Ivie e Ivafe), è utile fare un punto sulla situazione. A causa delle recenti modifiche, con il decreto fiscale n. 84/2025, i contribuenti che devono pagare le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA, compresi quelli che applicano il regime forfetario o i contribuenti "minimi", avranno più tempo: la scadenza è stata prorogata dal 30 giugno al 21 luglio.
Per effetti di tale differimento, i versamenti delle imposte, dovranno quindi essere effettuati:
- entro il 21 luglio 2025, in luogo del 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;
- dal 22 luglio al 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.
Come di consueto, il calcolo dell’acconto va effettuato in base al metodo “storico” ovvero al metodo “previsionale” nel caso in cui per l’anno in corso si presume un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente.
Il saldo 2024 di Irpef e relative addizionali è determinato quale differenza tra l’imposta risultante dal modello redditi 2025 e quanto già versato a titolo di acconto. Come in passato, l’imposta a saldo non va versata ovvero, se a credito, non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione se il relativo importo non è superiore a 12 euro. Ai fini dell’acconto Irpef 2025, i contribuenti interessati (se non sussistono obblighi di ricalcolo) sono tenuti a pagare il 100% dell’importo risultante da rigo RN34 (differenza) del modello Redditi PF, se in tale rigo è riportato un importo pari o superiore a 52 euro. L’acconto va versato in due rate qualora l’importo dovuto per la prima rata sia superiore 103 euro.
Il versamento del saldo e acconto Ires, invece, va effettuato entro:
- l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ossia al 30 giugno ovvero al 30 luglio con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, per le società con esercizio solare ed approvazione del bilancio nei termini “ordinari”. Per questi vale quanto su riportato in merito alla proroga dei versamenti.
- l’ultimo giorno del mese successivo all'approvazione del bilancio, per le società con esercizio solare ed approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con possibilità di fruire del differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,40%.
Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Al riguardo si rileva che la proroga dei versamenti non riguarda i soggetti Ires che hanno termini di versamento “successivi” al 30 giugno per effetto della data di approvazione del bilancio ovvero per la chiusura del periodo d’imposta. Si rammenta che, anche per gli acconti Ires, è possibile applicare il metodo storico o quello previsionale.
I soggetti ISA che hanno accettato la proposta di concordato per il biennio 2024-2025 determinano il saldo Irpef o Ires considerando il reddito concordato e il saldo Irap considerando il VAP concordato per il 2024.
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