Scadenze in arrivo per saldo e acconto contributivo

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Scadenze in arrivo per saldo e acconto contributivo

Con l’approssimarsi del termine di versamento del saldo 2023 e acconto 2024 dei contributi dovuti da parte di artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS (imprenditori individuali, collaboratori di imprese familiari, soci di società di persone / srl) e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, che segue i termini previsti per le imposte risultanti dalle dichiarazione dei redditi, appare opportuno fornire un quadro di sintesi delle diverse casistiche alla luce delle recenti novità normative e di prassi.

ATTENZIONE: I soggetti esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, i soggetti che adottano il regime degli ex minimi o il regime forfetario nonché soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 e 116 del Tuir, possono effettuare il versamento del dovuto entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, ovvero, entro il 30 agosto 2024, con la maggiorazione dello 0,4%, in base alle disposizioni del decreto correttivo del concordato preventivo biennale circolate dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024.

Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali

In generale, con il termine "contributi IVS" si fa riferimento a tutte quelle forme di contribuzione obbligatoria dovute all'INPS, o ad altre gestioni speciali, strumentali a garantire una tutela assicurativa in caso di invalidità, vecchiaia o morte del lavoratore. Ad esempio, sono obbligati al versamento di tale contribuzione:

  • i lavoratori dipendenti nonché i soggetti con contratto di apprendistato;
  • i collaboratori e le figure assimilate nonché i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
  • gli imprenditori iscritti alle gestioni Artigiani e Commercianti;
  • i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti iscritti alla gestione ex-ENPALS;
  • i giornalisti iscritti all'INPGI;
  • i mezzadri, i coloni, gli IAP (imprenditori agricoli professionali) e i coltivatori diretti.

Tuttavia, focalizzando l’attenzione sui soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti si ricorda che sono tenuti all’iscrizione a tale gestione (L. n. 233/1990) gli artigiani ed i commercianti che svolgono la propria attività con carattere di abitualità e prevalenza, ai fini del versamento dei contributi previdenziali propri e di quelli dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori). Sono, inoltre, obbligati alla contribuzione IVS: collaboratori familiari, soci di s.r.l. che svolgono attività commerciale, soci di s.r.l. unipersonale, soci accomandatari di sas che svolgono attività artigiana, soci di snc con attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza, bagnini, ostetriche, affittacamere e guide turistiche al sussistere delle condizioni previste dai relativi settori.

Reddito imponibile

In merito all'ammontare del reddito da assoggettare a imposizione contributiva si rileva che:

  • per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile, oltre a quanto dichiarato come reddito d'impresa, è costituita dalla parte di reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza. Con la circolare 29/E/2021 sono state fornite indicazioni in merito all’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani dei soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della L. n.142/2001.

Ciò detto, si indicano gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione, dichiarati eventualmente nei quadri RF, RG e RH:

RF63 – (RF98 + RF100, col. 1+ col. 2) + [RG31 – (RG33 + RG35, col. 1 + col. 2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1 - RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.

ATTENZIONE: I redditi in esame devono essere “integrati” anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a S.r.l. denunciati nel modello Redditi SC, rimanendo esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa;

  • il reddito d’impresa del titolare (indicato nella sezione RR2 nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella “Tipologia iscritto”) deve essere diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella casella “Tipologia iscritto”). Nella sezione RR3, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle Gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà inserito, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3. Non devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Pertanto, nel campo RR1, colonna 3, deve essere indicata solo la quota di partecipazione nel caso del titolare ovvero solo se è presente almeno un rigo in cui nella casella “Tipologia iscritto” è indicato il codice 1.
  • per i contribuenti che hanno adottato il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011) la base imponibile viene determinata come segue: se è stata barrata la casella “Impresa” o “Impresa familiare” il reddito di riferimento è quello dichiarato nel quadro LM, sezione I, rigo LM6 (reddito lordo o perdita) – LM9 (Perdite pregresse);
  • per i contribuenti che, nell’ambito del regime forfettario (L. 190/2014), hanno aderito al regime contributivo agevolato (facoltativo), la base imponibile viene determinata come segue: somma dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM34 meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nel rigo LM37.

ATTENZIONE: Il regime agevolato consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione IVS da parte dei contribuenti forfettari esercenti attività d’impresa; l’accesso a tale beneficio avviene a fronte di apposita domanda presentata dall’interessato che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge previsti. Detti soggetti sono tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito eccedente il minimale applicando le aliquote previste per l’anno 2024 e riducendo l’importo ottenuto del 35%.

Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla gestione separata Inps

Analogamente all'anno 2023, i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, assoggettati al contributo INPS di cui alla L. n. 335/1995, sono tenuti al versamento del saldo contributivo 2023 e dell’acconto per il 2024, calcolato sulla totalità del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef e risultante dal modello Redditi, compresi quelli in forma associata e/o provenienti dal regime dei minimi o forfettario. Non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata Inps e, quindi, alla compilazione del quadro RR e al calcolo dei relativi contributi, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996 e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (quali, ad esempio, ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci).  

Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata coloro che pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. Sono tenuti, altresì, alla compilazione del quadro RR i magistrati onorari -giudici onorari di pace e vice-procuratori onorari – così come previsto dall’articolo 25, comma 3, del Dlgs. n. 116/2017.

Saldo contributi previdenziali 2023

Il saldo contributivo dovuto dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti ed alla Gestione separata va calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo realizzati nell’anno 2023. In particolare, i contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo risultano dalla differenza tra quanto effettivamente dovuto in base al reddito dell’anno 2023 e quanto già versato a titolo di acconto.

Detti soggetti sono tenuti a compilare le seguenti sezioni del quadro RR del modello Redditi PF 2024:

  • sezione I, per i contribuenti iscritti alla gestione artigiani e commercianti;
  • sezione II, per i contribuenti iscritti alla gestione separata Inps;
  • sezione III, per i lavoratori sportivi iscritti alla gestione separata Inps.

Nel quadro RR gli importi eventualmente “a credito”, possono essere utilizzati in compensazione indicando come periodo di riferimento l’anno 2023. I crediti riferiti all’anno precedente (2022) vanno esposti separatamente da quelli riferiti ad anni d’imposta precedenti il 2022. In particolare, le somme “a credito”:

  • nel primo caso, potranno essere compensate o chieste a rimborso;
  • nel secondo caso, non vanno esposte in dichiarazione ma dovranno essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva (cd “autoconguaglio”).

Saldo contributi gestione artigiani e commercianti

In merito alle aliquote applicabili, per la gestione IVS, si rileva quanto segue:

ALIQUOTE GESTIONE IVS  2023

REDDITO

Titolare, socio e collaboratore

di età > a 21 anni

Collaboratore di età

< a 21 anni

Artigiani

Commercianti

Artigiani

Commercianti

fino a € 52.190,00

24,00%

24,48%

23,25%

23,73%

da € 52.191 a € 86.983 (*)

[o da € 86.984 a € 113.520 (**)]

25,00%

25,48%

24,25%

24,73%

   (*) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

    (**) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

Si sottolinea che per l’anno 2023:

  • il reddito minimo ai fini del calcolo del contributo dovuto è di € 17.504,00;
  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di € 86.983,00 ovvero a € 113.520,00 (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, iscritti dal 1996;

Si rammenta, inoltre, che il contributo dovuto da artigiani e commercianti (L. n. 438/1992):

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef (e non solo su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
  • è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi 2024, ai redditi 2024, da denunciare nel 2025).

In conseguenza di ciò, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa 2024, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.  A tal proposito si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 63/2002, come precisato ogni anno dall'Inps, i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini Irpef possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando lo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

ATTENZIONE: Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

  • imprese familiari legalmente costituite, sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
  • aziende non costituite in imprese familiari, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Saldo contributi gestione separata Inps

I contributi alla Gestione separata vanno determinati utilizzando le seguenti aliquote:

Soggetti iscritti alla gestione separata – Aliquote 2023 (*)

Aliquota 2023

Iscritti ad altre forme previdenziali

24%

Titolari di pensione (diretta e indiretta)

Non iscritti a altre forme previdenziali e non pensionato

Titolari di partita IVA

26,23%

Non titolari di partita IVA per il quale non è prevista la contribuzione DIS-COLL.

Nota: si tratta degli iscritti alla gestione separata “diversi” dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un terzo (associati in partecipazione, venditori porta a porta, borsisti, ecc.) - circolare Inps 18/2014.

 

33,72%

Non titolare di partita IVA per il quale è prevista la contribuzione DISCOLL

35,03%

   (*) Tali aliquote trovano applicazione fino al reddito massimale, per il 2023, fissato in € 113.520,00.

Contribuenti forfetari – regime contributivo agevolato

I contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa possono optare per un regime agevolato in base al quale alla contribuzione ordinariamente determinata si applica una riduzione del 35%.

Tale regime si applica nel 2024 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2023 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l’anno 2024, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso. I soggetti che hanno, invece, intrapreso nel 2023 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato devono aver comunicato la propria adesione entro il 28 febbraio 2024. I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2024, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire la corretta predisposizione della tariffazione annuale.

Affittacamere e produttori di assicurazione

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito. La contribuzione va quindi, calcolati sul reddito effettivo, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a euro 0,62 mensili.

Acconto contributi previdenziali 2024

I soggetti iscritti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS sono tenuti al versamento dell’acconto per il 2024 dei contributi previdenziali che può essere determinato con il criterio “storico” oppure con  quello “previsionale”.

La facoltà di autoriduzione dell’acconto mediante il metodo previsionale non è, però, espressamente prevista per il versamento degli acconti contributivi alla gestione separata Inps; tuttavia, tale facoltà, potrebbe essere ammessa stante quanto previsto dalla circolare Inps n. 182/1994 in relazione al versamento contributivo previsto per gli artigiani e commercianti iscritti alla gestione IVS.

In mancanza di indicazioni ufficiali, si ritiene che l’autoriduzione dell’acconto previdenziale, in via prudenziale, sia da effettuare con cautela, al fine di non incorrere nelle sanzioni relative l’omesso o insufficiente versamento.

Acconto contributivo per artigiani e commercianti

L’acconto dovuto per il 2024 va determinato considerando la totalità dei redditi d’impresa dichiarati per il 2023 ai fini IRPEF (al netto delle perdite pregresse), risultanti dal mod. Redditi PF 2024 ai seguenti righi:

Soggetto iscritto all’IVS

Rigo mod. Redditi PF

Soggetto tenuto al versamento

Titolare

RF101

Titolare

RG36

Socio di società di persone

RH14

Socio

Socio di srl trasparente

Collaboratore impresa familiare

Titolare impresa familiare

ATTENZIONE: Resta fermo che la base imponibile contributiva:

  • va assunta al lordo dell’ACE. In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d’impresa attribuito nel quadro RH la quota ACE di loro spettanza utilizzata dalla società;
  • tiene conto dell’eventuale agevolazione prevista dal cd. super/iper-ammortamento;

Aliquote applicabili

Per il calcolo dell'acconto 2024 vanno applicate le seguenti aliquote (circolare Inps n. 33/2024):

GESTIONE IVS - ALIQUOTE 2024

REDDITO

Titolare, socio e collaboratore

di età >  a 21 anni

Collaboratore di età

< a 21 anni

Artigiani

Commercianti

Artigiani

Commercianti

fino a € 55.008,00

24,00%

24,48%

23,70%

24,18%

da € 55.009 a € 91.680 (*)

[o da € 91.681 a € 119.650 (**)]

25,00%

25,48%

24,70%

25,18%

(*) Aliquota ordinaria incrementata dell’1% per la seconda fascia di reddito

(**) Per i contribuenti privi di anzianità al 31/12/95 ed iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

ATTENZIONE: Per gli artigiani e esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’INPS, i contributi si riducono della metà (50%).

Quindi, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità)

€ 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità)

€ 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo per cessazione attività commerciale + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul minimale rapportato al mese risulta pari a:

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 368,92 (368,30 IVS + 0,62 maternità)

€ 376,29 (375,67 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 364,32 (363,70 IVS + 0,62 maternità)

€ 371,69 (371,07 IVS e finanziamento cessazione attività commerciale + 0,62 maternità)

NOTA BENE: il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Con riferimento alla contribuzione IVS “eccedente” il minimale, invece, nella circolare n. 33/2024 l’Inps ha precisato che il contributo per l’anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di € 18.415,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 55.008,00.

Per i redditi superiori a € 55.008,00 annui, resta confermato l’aumento dell’aliquota dell’1% ex articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992. Pertanto, le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

 

Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino a € 55.008,00

24%

24,48%

superiore a € 55.008,00

25%

25,48%

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a € 55.008,00

23,70%

24,18%

superiore a € 55.008,00

24,70%

25,18%

Massimale imponibile di reddito annuo

L’articolo 1, comma 4, della L. n. 233/1990, stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2024 pari a 55.008,00 euro, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso. Per l'anno 2024, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 91.680,00 euro (55.008,00 euro più 36.672,00 euro).  Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire a ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa. Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2024, a 119.650,00 euro.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31.12.1995

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 22.369,92 (€55.008*24%+36.672*25%)

€ 22.809,98

(55.008*24,48%+36.672*25,48%)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 22.094,88

(55.008*23,70%+36.672*24,70%)

€ 22.534,94

(55.008*24,18%+36.672*25,18%)

 

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

€ 29.362,42 (55.008*24%+ 64.642*25%)

€ 29.936,74 (55.008*24,48%+ 64.642*25,48%)

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

€ 29.003,47 (55.008*23,70%+ 64.642*24,70%)

€ 29.577,79 (55.008*24,18+ 64.642*25,18%)

Acconto contributo gestione separata Inps

L’acconto 2024 è determinato in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito 2023 desumibile dal modello Redditi PF 2024.

La base imponibile sulla quale deve essere calcolata la contribuzione è rappresentata dalla totalità dei redditi proveniente dall’esercizio di attività da lavoro autonomo compreso quello in forma associata dichiarata ai fini IRPEF, prodotti per l’anno 2023 e/o il reddito prodotto nell’ambito del “regime dell’imprenditoria giovanile” o del regime forfettario, qualora il professionista abbia adottato tali regimi. Inoltre, sono redditi imponibili le indennità corrisposte ai giudici di pace e ai vice procuratori onorari.

In particolare, l'ammontare del reddito su cui calcolare i contributi previdenziali è desumibile:

  • per la generalità dei lavori autonomi, nel rigo RE25 del modello Redditi PF;
  • per i contribuenti che aderiscono al regime di vantaggio ex D.L.98/2011, nel rigo LM6 (reddito lordo) ridotto delle perdite pregresse (rigo LM9);
  • per i contribuenti forfettari, nel rigo LM34 (reddito lordo) ridotto delle eventuali perdite pregresse;
  • per le attività in forma associata, nel rigo RH15 o RH17 oppure RH18 colonna 1 se la società semplice genera un reddito da lavoro autonomo.

Di seguito le aliquote applicabili per l’acconto 2024, con riferimento agli iscritti alla Gestione separata INPS:

  • l'aliquota del 26,07%, per lavoratori autonomi che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile di 119.650 euro;
  • l’aliquota del 24%, per soggetti iscritti anche ad un'altra forma previdenziale obbligatoria (ad esempio, dipendenti pubblici e privati, professionisti con Cassa, artigiani e commercianti, ecc.) o titolari di pensione, fino al raggiungimento del massimale della base imponibile 119.650 euro.
  • l’aliquota del 33,72%, per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • l’aliquota del 35,03%, per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Resta fermo quanto previsto in merito all’ aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.

Prevista anche l’aliquota contributiva aggiuntiva per la cd. ISCRO pari allo 0,35% così come stabilito dal comma 154, dell’articolo 1, della L. n. 213/2023. In base a quanto esposto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata per l’anno 2024 sono complessivamente fissate come segue (circolare Inps n. 24/2024) e ripartite, fatta eccezione per i liberi professionisti, nella misura di 2/3 a carico committente e 1/3 a carico collaboratore.

Collaboratori e figure assimilate

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

35,03 (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

33,72% (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24% (24,00 IVS)

   

Professionisti

Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

26,03% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO)

Titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

24%

Si fa presente, poi, che per l’anno 2024:

  • il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, L. n. 335/1995 è pari a euro 119.650 euro. Pertanto, le aliquote per il 2024 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata fino al raggiungimento del  massimale;
  • il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della L.233/1990 è pari a 18.415 euro. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 4.419,60, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
    • euro 4.800,79 (euro 4.603,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
    • euro 4.603,75 per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito del settore dilettantistico che applicano l’aliquota del 25% ai fini IVS e 197,04 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori pari a 1,07%;
    • euro 6.209,54 (euro 6.076,95 ai fini pensionistici) per i collaboratori che applicano l’aliquota del 33,72%;
    • euro 6.450,77 (euro 6.076,95 ai fini pensionistici) per i collaboratori che applicano l’aliquota del 35,03%.

Come noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.

ATTENZIONE: L' Inps ha specificato che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta,ecc.).

Versamento con F24

Ai fini del versamento dei contributi previdenziali a saldo e acconto occorrerà utilizzare il modello F24 in modalità telematica; in particolare, nella "Sezione Inps" del modello F24, vanno riportati i seguenti dati:

  • il codice della competente sede INPS;
  • il numero di matricola del contribuente (solo per chi è iscritto alla gestione IVS);
  • il periodo di riferimento;
  • la "causale contributo" utilizzando uno dei seguenti codici:

Soggetti

Causale

Soggetti

Causale

Descrizione

 

Artigiani

AP

 

Commercianti

CP

Contributo sul reddito “eccedente” il minimale

APR

CPR

Contributi sul reddito “eccedente” il minimale - rate

API

CPI

Interessi su rate o per differimento

 

Soggetti

Causale

Soggetti

Causale

Descrizione 

Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie

o titolari di pensione

 P10 

Non iscritti ad altre forme di previdenza

 PXX

Contributi dovuti

 P10R  

 PXXR

Contributi dovuti rateizzati

 DPPI

 DPPI

Interessi su rate o per differimento

È ammesso rateizzare le somme dovute con gli stessi criteri dell’Irpef (sono dovuto gli interessi nella misura dello 0,33% mensile). Gli importi dovuti vanno esposti in F24:

  • all'unità di euro con riferimento al saldo 2023, salvo la scelta per la rateizzazione;
  • al centesimo di euro per il versamento rateale di saldo 2023, acconto 2024, maggiorazione dello 0,40% e interessi per la rateizzazione.

La prima rata va corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell'acconto differito; le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi PF. In merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale:

  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI;
  • la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti che la maggiorazione dello 0,40%.

Si rammenta, altresì, che per effetto delle novità previste dalla L. n. 213/2023 in materia di compensazione dei crediti INPS / INAIL nel mod. F24:

  • a decorrere dal 1° luglio 2024 vi è l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per i crediti INPS / INAIL;
  • sarà un apposito provvedimento, ad oggi non ancora emanato, a definire che la decorrenza nonché le modalità attuative dell'utilizzo in compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito.

 

Quadro Normativo

- INPS – CIRCOLARE N. 72 DEL 14 GIUGNO 2024;

- INPS – CIRCOLARE N. 33 DEL 7 FEBBRAIO 2024;

- INPS – CIRCOLARE N. 24 DEL 29 GENNAIO 2024;

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