Se il minore è già inserito nella nuova realtà non cambia il suo collocamento
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 14 giugno 2010
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La Cassazione, Prima sezione civile, con sentenza n. 13619 del 4 giugno 2010, ha confermato la decisione della Corte di appello di Bari e accolto le istanze di una madre avverso la decisione con cui i giudici del Tribunale avevano modificato la collocazione presso di lei della figlia, in affidamento congiunto con l'ex marito, in considerazione del fatto che la donna si era dovuta trasferire a Venezia per motivi di lavoro.
I giudici di legittimità, precisando come il diritto della madre di trasferire la propria residenza fosse costituzionalmente garantito e che il comportamento della stessa non potesse essere sanzionato nei termini stabiliti dal primo giudice, hanno spiegato che, in particolare, nel caso di specie, “il collocamento presso il padre avrebbe pregiudicato la stessa minore che ormai, per effetto dell'avvenuto trasferimento, si era già inserita nella nuova realtà”.
I giudici di legittimità, precisando come il diritto della madre di trasferire la propria residenza fosse costituzionalmente garantito e che il comportamento della stessa non potesse essere sanzionato nei termini stabiliti dal primo giudice, hanno spiegato che, in particolare, nel caso di specie, “il collocamento presso il padre avrebbe pregiudicato la stessa minore che ormai, per effetto dell'avvenuto trasferimento, si era già inserita nella nuova realtà”.
- ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VI – Il figlio cambia città con la madre - Alberici
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