Secondo licenziamento legittimo se fondato su fatti nuovi
Pubblicato il 24 gennaio 2025
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Il datore di lavoro può emettere un secondo licenziamento se basato su motivi diversi e non conosciuti al momento del primo recesso eventualmente comminato, a condizione che l'efficacia del secondo sia subordinata all'eventuale illegittimità del primo.
La Cassazione sull'irrogazione di due distinti licenziamenti
Con ordinanza n. 1376 del 20 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata su una controversia in materia di licenziamento disciplinare.
Il caso esaminato
Il caso coinvolgeva un dipendente di una società di trasporti e si sviluppa attorno all’impugnazione di due distinti provvedimenti di licenziamento:
- il primo, notificato nel giugno 2018, basato su accuse di violazioni disciplinari legate a interruzioni non autorizzate del servizio e comportamenti non conformi durante l’esercizio delle proprie mansioni;
- il secondo, notificato nel luglio 2018, motivato da un episodio di minacce e insulti rivolti in pubblico ai vertici aziendali.
In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato l’illegittimità del primo licenziamento e riconosciuto una tutela risarcitoria nei confronti del lavoratore, giudicando inoltre inefficace il secondo licenziamento.
In appello, la Corte distrettuale aveva ribaltato parzialmente la sentenza di primo grado, annullando il primo licenziamento e riconoscendo la connessa tutela reintegratoria, confermando, tuttavia, la legittimità del secondo recesso.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha rigettato sia il ricorso principale del lavoratore sia quello incidentale della società.
In merito al primo licenziamento, la Cassazione ha confermato l’orientamento secondo cui le condotte contestate, sebbene rilevanti sul piano disciplinare, non giustificavano un recesso immediato dal rapporto di lavoro.
Tali comportamenti, infatti, avrebbero potuto essere sanzionati con misure di carattere conservativo previste dal contratto collettivo applicabile.
Di conseguenza, la decisione di reintegrare il lavoratore per il periodo compreso tra il primo e il secondo licenziamento è stata ritenuta corretta.
Legittimità del secondo licenziamento per minaccia ai superiori
Riguardo al secondo licenziamento, la Corte ha stabilito che esso fosse pienamente legittimo, poiché basato su un episodio di insubordinazione grave, consistente in offese e minacce di morte rivolte ai vertici aziendali.
È stato chiarito, in tale contesto, che i fatti contestati erano distinti e successivi rispetto a quelli che avevano portato al primo licenziamento: non si configurava, dunque, una sovrapposizione procedurale o una contestazione impropria.
Autonomia delle procedure disciplinari
Sul punto, la Cassazione ha richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
Proporzionalità della sanzione
In aggiunta, la Corte ha ribadito che le valutazioni sul merito dei fatti e sulla proporzionalità delle sanzioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice di merito e non possono essere sindacate in sede di legittimità, salvo errori logici o giuridici.
Nel caso di specie, le motivazioni delle decisioni della Corte d’Appello sono state ritenute coerenti e adeguatamente argomentate, motivo per cui non sono state accolte le contestazioni presentate dalle parti.
Infine, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali, considerando la reciproca soccombenza, e ha applicato il raddoppio del contributo unificato, come previsto dalla normativa processuale vigente.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Un dipendente di una società di trasporti ha contestato due licenziamenti disciplinari: il primo, per violazioni del servizio e comportamenti non conformi, e il secondo, per minacce e insulti ai vertici aziendali in pubblico. |
Questione dibattuta | La legittimità dei due licenziamenti, in particolare: se le condotte contestate giustificassero il recesso immediato e se il secondo licenziamento fosse autonomo rispetto al primo, non configurando una contestazione impropria. |
Soluzione della Cassazione | Il primo licenziamento è stato dichiarato illegittimo per mancanza di gravità sufficiente, mentre il secondo è stato ritenuto pienamente valido, in quanto fondato su una giusta causa e distinto dal primo. |
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