Servizi di mobilità sostenibile: nessuna tassazione, sono fringe benefit

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Servizi di mobilità sostenibile: nessuna tassazione, sono fringe benefit

Con la risposta ad interpello n. 74 del 21 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’esenzione o meno dei servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa-­lavoro-­casa messi a disposizione da parte del datore di lavoro, nell’ambito del welfare aziendale, alla generalità dei dipendenti tramite apposita app.

L’Agenzia conferma che tali servizi rispondono alle finalità di utilità sociale e, dunque, sono esclusi da imposizione fiscale.

L’istanza è stata sollevata da una società che vuole realizzare un'applicazione per l'accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per percorrere il tragitto casa-lavoro-casa, destinata ai propri dipendenti e offerta anche a imprese terze sulla base di appositi contratti.

In particolare, i servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti per percorrere il tragitto casa lavoro casa sono i seguenti:

  • carsharing di veicoli elettrici;
  • ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli;
  • bikesharing;
  • scooter sharing di soli veicoli con motore elettrico;
  • monopattino elettrico;
  • utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, eccetera).

Per quanto attiene alle modalità di fruizione, tramite l'APP, il dipendente avrà la possibilità di prenotare e accedere ad uno dei predetti servizi di mobilità, con addebito del pagamento all'azienda.

Per questo motivo, il datore di lavoro, dovrà abilitare l'utilizzo, di uno o più servizi, per tutti i dipendenti o per categorie omogenee, con i quali definire limiti e plafond di spesa, ciò al fine di assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa lavoro casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente.

NOTA BENE: Al servizio non farebbero accesso i dipendenti con auto assegnata a titolo di fringe benefit.

L’utilizzazione dei suddetti servizi di mobilità, compreso l’utilizzo dell’app, da parte della generalità o di categorie di dipendenti, può rientrare tra le iniziative di Welfare escluse da imposizione fiscale, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera f) del TUIR?

Reddito di lavoro dipendente, cosa ricomprende

Nella risposta ad interpello n. 74/2024 l’Agenzia ripercorre la normativa di riferimento partendo dall’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, secondo il quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Il comma 2, lettera f), prevede una specificazione, secondo la quale non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100».

L’articolo 100 del Tuir, infatti, stabilisce che “le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi”.

Nei suoi documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha più volte specificato che affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

  • le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
  • le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Mobilità green tra gli oneri di utilità sociale: fringe benefit

Con riferimento al caso di specie, l’Amministrazione finanziaria specifica che i suddetti servizi di mobilità green messi a disposizione dei dipendenti delle società:

  • saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit;
  • saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto;
  • rispondono anche all'esigenza prevista dal PNRR di ridurre le emissioni inquinanti, di migliorare la mobilità delle persone, di promuovere un utilizzo consapevole delle risorse e atteggiamenti responsabili verso l'ambiente.

Inoltre, per evitare un uso improprio degli stessi, il piano di welfare ancora in bozza prevederà limiti e plafond di spesa per il solo utilizzo per il tragitto casa lavoro casa e che non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.

Alla luce di tutto ciò, in linea con la norma e la prassi, l’Agenzia conferma che i servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro casa, compreso l'utilizzo dell'APP, offerti ai dipendenti di un’azienda, rispondendo alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dal comma 1 dell'articolo 100 del Tuir, possono rientrare nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir.

Pertanto, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non pagano né tasse né contributi.
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