Sicurezza sul lavoro: sancito l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione
Pubblicato il 18 aprile 2025
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Nella seduta del 17 aprile 2025 è stato sancito l’Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L’Accordo è finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021.
L’Accordo non è però ancora pienamente operativo in quanto è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ritardi nell’adozione dell’Accordo: un iter travagliato
L’articolo 13 del decreto fisco-lavoro (D.L. n. 146/2021) aveva stabilito che il nuovo Accordo fosse adottato entro il 30 giugno 2022.
L’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato sancito pertanto con quasi tre anni di ritardo.
Finalità del nuovo Accordo
Come previsto dalla novella dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 l’Accordo accorpa, rivisita e modifica gli accordi in materia di formazione, con i seguenti obiettivi fondamentali:
- individuare la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo, ivi compreso il datore di lavoro, che diventa un nuovo soggetto destinatario di obblighi formativi;
- definire le modalità della verifica finale dell’apprendimento, obbligatoria per tutti i discenti dei corsi di formazione e aggiornamento;
- regolare le verifiche di efficacia della formazione sul luogo di lavoro;
- stabilire un sistema di monitoraggio e controllo dell’applicazione degli accordi formativi, sia per i soggetti che erogano la formazione sia per i destinatari.
Percorsi formativi in materia di sicurezza sul lavoro
Vediamo le novità principali della bozza - considerata definitiva - di Accordo elaborata dal Ministero del lavoro (nota 13 maggio 2024, n, 5648).
Un’avvertenza: il testo approvato potrebbe essere stato oggetto di modifiche. Si attende pertanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per avere conferma della versione definitiva.
Formazione per i lavoratori
Il percorso formativo per i lavoratori si articola in due moduli principali:
- formazione generale, della durata minima di 4 ore, con valore di credito formativo permanente;
- formazione specifica, con durata variabile in base alla classe di rischio individuata attraverso la valutazione dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
Formazione per preposti
Il corso per preposti è articolato in 4 moduli e ha una durata minima 12 ore. L’accesso al è subordinato al completamento del percorso formativo previsto per i lavoratori (moduli generale + specifico).
Formazione per dirigenti
Il corso di formazione per dirigenti ha una durata minima di 12 ore. Per i dirigenti che operano in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo “Cantieri” della durata minima di 6 ore.
Formazione per datori di lavoro
Il corso obbligatorio per tutti i datori di lavoro è della durata minima di 16 ore. Se operanti in cantieri temporanei o mobili, è obbligatorio un modulo aggiuntivo “Cantieri” (6 ore).
Per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione sono previsti un modulo comune della durata minima 8 ore (accessibile solo dopo il corso propedeutico) e i moduli tecnici integrativi (settore-specifici).
Formazione per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)
Il percorso formativo per RSPP e ASPP è strutturato nei seguenti moduli:
- Modulo A, vale a dire il corso base (28 ore, escluse verifiche finali);
- Modulo B comune a tutti i settori produttivi (48 ore, propedeutico per i moduli B specialistici) più Moduli B specialistici in base al settore di riferimento
- Modulo C ovvero il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, della durata di 24 ore (escluse verifiche finali).
Soggetti formatori
Rientrano nella platea dei soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento:
- i soggetti “istituzionali” (amministrazioni pubbliche e organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, nei confronti del proprio personale)
- i soggetti “accreditati” almeno presso una Regione o Provincia Autonoma che abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata.
- gli Organismi Paritetici e le Associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Disposizioni transitorie
È previsto un periodo transitorio di 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo, durante il quale sarà possibile avviare i corsi secondo le disposizioni degli accordi Stato-Regioni oggetto di abrogazione.
I datori di lavoro sono obbligati a completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del nuovo accordo.
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