Società produttrici di energia: accisa per colonnine di ricarica

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Società produttrici di energia: accisa per colonnine di ricarica

Sono stati chiesti chiarimenti alla Direzione accise, energie e alcoli dell’Agenzia delle Dogane circa il trattamento fiscale da applicare all’energia elettrica usata dalle società di produzione, trasporto o distribuzione di detta energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici.

In sostanza tali società chiedono se sia possibile applicare l’esenzione dall’accisa sull’energia elettrica utilizzata per le ricariche dei veicoli aziendali ubicate presso le sedi.

La circolare n. 37 del 17 ottobre 2022 fornisce le dovute precisazioni.

Esenzione dalle accise per produzione di energia

Il beneficio è previsto dall’articolo 52, comma 3, lettera a), del Testo unico delle accise (Tua), che, tra l’altro, dispone l’esenzione dall’accisa con riferimento all’energia elettrica utilizzata per l’attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità.

Occorre richiamare quanto specificato dalla circolare 37/2007 ossia che l’esenzione spetta ai consumi di energia elettrica effettuati dalle aziende produttrici, quando l’attività di produzione di energia elettrica sia l’attività istituzionale dell’azienda, anche per i consumi utili a garantire l’operatività degli impianti (ad esempio, illuminazione, produzione di forza motrice, per i servizi di guardiania e custodia).

Pertanto, solo i soggetti industriali per i quali la produzione di energia elettrica si configura come attività istituzionale, oltre ai consumi strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell’energia medesima, beneficiano dell’esenzione anche per quei consumi che, seppur non strettamente produttivi, sono comunque utili a garantire l’operatività degli impianti.

Aziende di produzione di energia: no esenzione per colonnine di ricarica

In conseguenza di ciò, il servizio di ricarica offerto dall’azienda che produce energia elettrica, che è titolare delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, non rientra nel perimetro agevolativo suddetto. Infatti, tali consumi non attengono né alla produzione di energia elettrica, né alla tutela dell’operatività della centrale di produzione.

In conclusione, l’energia elettrica (autoprodotta o prelevata dalla rete) impiegata nello svolgimento dell’attività di ricarica dei veicoli elettrici è soggetta ad aliquota d’accisa “per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni”, come previsto con nota prot n. 141294 del 19 ottobre 2019.

NOTA BENE: Al contrario, beneficia dell’esenzione l’energia elettrica usata per alimentare le infrastrutture di ricarica se derivante da impianti di fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW.

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