Sospensione comunicazioni fiscali: stop parziale a dicembre 2025

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Dal 1° dicembre 2025 al 31 dicembre 2025 è attiva la sospensione dell’invio delle comunicazioni relative ai controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La misura, introdotta dal Decreto Adempimenti (Decreto legislativo n. 1/2024), rappresenta la seconda finestra annuale di “tregua” dopo quella prevista per il mese di agosto. L’obiettivo è consentire ai contribuenti un alleggerimento del carico amministrativo in un periodo caratterizzato da numerose scadenze fiscali e dalla concomitanza con le festività natalizie.

La norma, contenuta nell’articolo 10 del Decreto Adempimenti, stabilisce un blocco dell’invio delle comunicazioni non urgenti già elaborate o in fase di elaborazione. Tale sospensione, tuttavia, non si applica agli atti qualificati come urgenti o indifferibili.

Comunicazioni soggette a sospensione nel mese di dicembre

Il legislatore ha definito con precisione le tipologie di atti che rientrano nella sospensione. Si tratta di comunicazioni che richiedono, in condizioni ordinarie, una risposta tempestiva da parte del contribuente:

  • Avvisi bonari derivanti dai controlli automatizzati previsti dagli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972. Le verifiche si basano sull’analisi informatica delle dichiarazioni fiscali e segnalano incongruenze tra i dati dichiarati e quelli disponibili all’Amministrazione finanziaria.
  • Comunicazioni relative ai controlli formali, disciplinati dall’articolo 36-ter del DPR n. 600/1973, che richiedono un approfondimento documentale.
  • Esiti della liquidazione delle imposte soggette a tassazione separata, previsti dall’articolo 1, comma 412, della Legge n. 311/2004.
  • Lettere di compliance, introdotte dall’articolo 1, commi 634-636, della Legge n. 190/2014, finalizzate a favorire l’adempimento spontaneo attraverso la segnalazione di anomalie riscontrate.

Durante il mese di sospensione queste comunicazioni non vengono recapitate al contribuente nemmeno se già predisposte, poiché la finalità della misura è prevenire l’accumulo di adempimenti in periodi caratterizzati da attività amministrativa particolarmente intensa.

Comunicazioni escluse dalla sospensione: atti urgenti e indifferibili

La sospensione non riguarda tutte le tipologie di atti. La circolare n. 9/E del 2024 dell’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni operative sui casi esclusi, basati sui principi di tutela del credito erariale e salvaguardia dei termini di legge.

Rientrano tra gli atti trasmissibili anche nel periodo di blocco:

  • comunicazioni necessarie per evitare un pericolo per la riscossione, in particolare quando un rinvio metterebbe a rischio il rispetto dei termini di prescrizione o decadenza, con conseguente compromissione del recupero delle somme dovute;
  • segnalazioni di notizia di reato, obbligatorie ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. L’urgenza deriva dalla necessità di attivare tempestivamente l’autorità giudiziaria;
  • comunicazioni riguardanti soggetti sottoposti a procedure concorsuali, nelle quali l’Agenzia delle Entrate deve intervenire entro termini ristretti per tutelare la propria posizione creditoria.

Queste eccezioni garantiscono che l’interesse erariale non venga pregiudicato dalla sospensione e assicurano la piena operatività degli strumenti di tutela del credito pubblico.

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