Esecuzioni prima casa: proroga sospensione Covid illegittima

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Esecuzioni prima casa: proroga sospensione Covid illegittima

Esecuzioni immobiliari su abitazioni principali: incostituzionale il prolungamento della sospensione previsto dal Dl milleproroghe, nell'ambito dell'emergenza Coronavirus.

Consulta: no a seconda proroga Covid su procedure esecutive

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 14, del Decreto-legge n. 183/2020 (cosiddetto “milleproroghe”).

Si tratta della norma che ha disposto la seconda proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore esecutato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021.

I giudici della Corte costituzionale, con sentenza n. 128 depositata oggi, 22 giugno 2021, hanno giudicato fondate le questioni di legittimità sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

Bilanciamento interessi non più proporzionato

In particolare, hanno ritenuto che nelle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore non fosse più proporzionato il bilanciamento tra la tutela giurisdizionale del creditore e quella dell’obbligato.

Ciò, in considerazione del fatto che i giudizi civili (compresi quelli di esecuzione), dopo l’iniziale sospensione generalizzata, sono ripresi gradualmente con modalità compatibili con la pandemia.

Diversamente, la sospensione prevista dalla norma impugnata è rimasta immutata negli stessi presupposti ed è stata ulteriormente prorogata a partire dal 1° gennaio 2021 per ulteriori sei mesi.

In tale contesto – si legge nella decisione della Consulta – è mancato “un aggiustamento dell’iniziale bilanciamento sia quanto alla possibile selezione degli atti della procedura esecutiva da sospendere, sia soprattutto quanto alla perimetrazione dei beneficiari del blocco”.

Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis, di per sé certamente non immuni dai danni causati dall’emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere “dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l’indicazione di adeguati criteri selettivi quali previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale”.

Il legislatore, ossia, ha prorogato una misura generalizzata e di extrema ratio - quale quella della sospensione delle espropriazioni immobiliari - mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, anche eventualmente demandando al vaglio dello stesso giudice dell’esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco.

Per la Consulta, in definitiva, il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l’abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga.

In ogni caso, la Corte ha altresì precisato che “resta ferma in capo al legislatore, ove l’evolversi dell’emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all’abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti”.

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