Sotto processo la prescrizione Iva L’Avvocato generale Ue chiede modifiche

Pubblicato il



Sotto processo la prescrizione Iva L’Avvocato generale Ue chiede modifiche

Il procedimento penale, una volta iniziato, deve arrivare alla sua conclusione e l'unico limite temporale ammissibile è quello dettato dalla ragionevole durata del processo, da osservare da parte di tutti gli Stati membri.

Sono le parole presenti nella conclusioni presentate il 18 luglio 2017, dall'Avvocato generale Yves Bot, nell’ambito del procedimento avviato dalla Corte costituzionale italiana, con l'ordinanza n. 24/2017, con cui è stato chiesto alla Corte di giustizia entro quali limiti i giudici nazionali siano tenuti a conformarsi all'obbligo indicato nella sentenza Taricco di disapplicare, nelle ipotesi in cui si configuri una lesione dell'articolo 325 Tfue, il termine massimo di prescrizione previsto per i reati Iva.

Secondo l’Avvocato generale, è legittima la previsione di un termine al di là del quale non potrà essere avviato alcun procedimento penale nel caso in cui, allo scadere di detto termine, non siano state svolte indagini; di contro, però, è indispensabile che, una volta iniziato, il processo penale possa svolgersi sino alla sua conclusione, e che ciascun atto processuale costituisca un atto interruttivo della prescrizione che fa decorrere un nuovo termine nella sua integralità; l’unico limite possibile è quello del rispetto del principio del termine ragionevole, come definito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Quindi, prosegue l’Avvocato generale, in linea col principio stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza Taricco, l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE impone al giudice nazionale di disapplicare il termine di prescrizione assoluto risultante dal combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’articolo 161, secondo comma, del codice penale qualora detta normativa sia di impedimento ad  infliggere sanzioni effettive e dissuasive nei casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Il punto rilevante nelle parole dell’Avvocato generale è quello in cui afferma che la nozione di interruzione della prescrizione dev’essere considerata una nozione autonoma del diritto dell’Unione e dev’essere definita nel senso che ogni atto diretto al perseguimento del reato nonché ogni atto che ne costituisce la necessaria prosecuzione interrompe il termine di prescrizione; tale atto fa quindi decorrere un nuovo termine, identico al termine iniziale, mentre il termine di prescrizione già decorso viene cancellato.

Ad essere prese di mira sono le frodi Iva carosello, rilevando come nelle indagini che attengono a tali reati il termine di prescrizione previsto si rivela insufficiente tenendo conto che le autorità devono seguire un procedimento penale complesso al fine di accertare le responsabilità dei singoli imputati. Tale situazione spesso comporta che il tempo previsto per la conclusione delle indagine e l’inizio del processo sia inidoneo avendo come conseguenza l’impunità dei soggetti imputati dei reati.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 27 gennaio 2017 – Frodi Iva e prescrizione Parola alla Corte Ue - Pergolari

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito