Sottrazione fraudolenta: escluso il reato per i trasferimenti post sanzione RW
Pubblicato il 09 giugno 2025
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Gli importi dovuti per sanzioni amministrative legate alla mancata compilazione del quadro RW non determinano automaticamente la configurabilità del reato previsto dall’art. 11 del D.lgs. n. 74/2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).
Il reato può configurarsi solo se, sulla base della presunzione legale, viene contestato anche l’omesso versamento dell’IRPEF.
In ogni caso, è necessario che siano stati compiuti atti dispositivi fraudolenti, tali da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 20649 del 4 giugno 2025.
Quadro RW e trasferimento di beni: non c’è reato senza imposta evasa
Il caso esaminato
Il caso riguardava un soggetto destinatario di un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, con cui gli veniva richiesto il pagamento di oltre 1,7 milioni di euro a titolo di sanzione per l’omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Dopo la notifica dell’atto, il contribuente aveva effettuato alcuni trasferimenti patrimoniali in favore del figlio.
Il Pubblico Ministero aveva ritenuto tali atti finalizzati a sottrarsi al pagamento, e quindi fraudolenti, chiedendo il sequestro preventivo dei beni ai sensi dell’art. 321 c.p.p. per il reato di cui all’art. 11 D.lgs. n. 74/2000.
Tuttavia, il Tribunale – e successivamente la Corte di Cassazione – hanno escluso la configurabilità del reato. Hanno rilevato che le sanzioni per l’omessa dichiarazione RW non costituiscono imposte sui redditi o sull’IVA.
Inoltre, i trasferimenti non presentavano carattere fraudolento, ma erano giustificati da esigenze familiari e non ostacolavano la riscossione coattiva.
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