Start-up innovative: modifiche alla disciplina

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Start-up innovative: modifiche alla disciplina

Ampliata la durata del regime


Il D.L. n. 3del 24.01.2015, convertito con la Legge n. 33 del 24.03.2015, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle start-up innovative, ampliando la durata del regime e la portata delle agevolazioni. Tra le modifiche, vi è l'incremento del limite temporale entro il quale si mantiene lo status di start-up innovativa: si passa dai 48 ai 60 mesi.

Altra novità riguarda l’eliminazione (per effetto dell’art. 4, comma 11, lettera a,) del riferimento alla forma giuridica di società di diritto italiano o di Societas Europea, residente in Italia, ai fini delle imposte sui redditi.

Ulteriore modifica riguarda il requisito della territorialità. In base alla nuova disposizione (introdotta dall'art. 4, comma 11, lettera b), possono assumere la qualifica di start-up innovative le società residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR, o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia.

Le modifiche sono state contestuali all’introduzione del regime per le PMI innovative, ovvero il nuovo regime che, a condizioni ridotte, garantisce alcune delle agevolazioni previste per le start-up.

Nota bene - In riferimento all’ambito di applicazione, con il nuovo intervento il legislatore ha aperto l’applicazione del regime anche alle società UE che stabiliscono in Italia una sede produttiva o una filiale.

Le modifiche estendono l’ambito di applicazione delle agevolazioni collegate al regime delle start-up innovative, il quale, come noto, prevede alcune agevolazioni per coloro che decidono di investire in capitale proprio.

In Unico 2015 PF, ai fini di tale agevolazione, alcuni campi del quadro RP sono stati modificati rispetto al precedente modello.
In particolare:

  • al rigo RP33 devono essere indicati i dati per poter beneficiare dell’agevolazione derivante dalla partecipazione ad una società per cui è stata optata l’applicazione del regime di trasparenza fiscale (116 TUIR);
  • al rigo RP80 devono essere indicati i dati per poter beneficiare della detrazione sugli investimenti in start-up innovative.

NUOVA DEFINIZIONE DI START UP INNOVATIVA

Dopo le modifiche apportate dal Dl n. 3/2015, rientrano nella definizione di start-up innovative le società di capitali, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale, non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono i seguenti requisiti:

  • essere costituite e operare da non più di 60 mesi;
  • essere residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del DPR n. 917/1986, o in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività, devono avere un totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni di euro;
  • non devono distribuire o aver distribuito utili;
  • devono avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non devono essere costituite per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Tra gli altri requisiti della start-up cosiddetti alternativi (deve esserne rispettato almeno uno), si segnala:

  • le spese in ricerca e sviluppo devono essere superiori al 15% del maggiore valore fra spese totali e valore della produzione della start-up innovativa (1);
  • devono essere impiegati dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale superiore al terzo della forza lavoro complessiva, in possesso del dottorato o che stanno svolgendo un dottorato presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati (2);
  • la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, o in alternativa essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

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(1) Le spese debbono risultare dall’ultimo bilancio approvato o, nel primo anno di vita, dall’impegno alla loro effettuazione assunto dalla start-up.
(2) Impiego, in alternativa, di dipendenti o collaboratori in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, in possesso di laurea magistrale.

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Relativamente alle agevolazioni fiscali collegate al regime delle start-up:

  • viene riconosciuto agli investimenti una detrazione dall’imposta o di una deduzione dal reddito, a seconda che l’investitore sia una persona fisica o giuridica;
  • per la remunerazione dei lavoratori o dei prestatori di servizi è riconosciuta la possibilità di detassare completamente le somme erogate sotto forma di strumenti partecipativi.


LE NOVITÀ

Tra le modifiche apportate dal D.L. n. 3/2015 alla disciplina della start-up va evidenziato, in particolare:

  • la durata del regime che passa da 48 mesi a 60 mesi;
  • viene ampliato l’ambito di applicazione del regime, che ora si estende anche ad alcune imprese non residenti in Italia (3);
  • viene inoltre esteso da quattro a cinque anni il periodo massimo di esonero di pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché per il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio.

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(3) Possono accedere al regime anche le società residenti nell'UE o SEE che abbiano la sede produttiva o la filiale in Italia.

ATTO SENZA NOTAIO

Secondo quanto stabilito dall’articolo 4, comma 10-bis, del D.L. n. 3/2015, coloro che sono interessati ad aprire una start-up innovativa o un incubatore certificato, potranno effettuare tale operazione senza alcuna necessità di rivolgersi ad un notaio.

E' prevista la possibilità di costituire una società con firma elettronica attraverso un atto notarile tipizzato senza firma del notaio.

COMPENSAZIONE CREDITI IVA (Art. 4, comma 11-novies)

Una nuova agevolazione - di carattere fiscale - riguarda, invece, la compensazione del crediti IVA. In deroga alla disciplina ordinaria contenuta nell’articolo 10, comma 1, n. 7. lettera a), del D.L. n. 78/2009, i contribuenti, che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito solo se l’importo dei crediti da compensazione è superiore a 50.000 euro (4).

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(4) Per la generalità dei contribuenti la soglia, al superamento della quale scatta il predetto obbligo, è fissata a 15.000 euro.

TRASFERIMENTO QUOTE

Modifiche hanno riguardato anche la cessione delle quote o il loro trasferimento. Viene previsto un regime di trasferimento simile a quello previsto dai mercati regolamentati, che regola la possibilità di beneficiare dell’intervento di intermediari finanziari per il trasferimento delle quote sottoscritte tramite portali online.

Secondo quanto stabilito dal comma 10, articolo 4, D.L. n. 3/2015, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di SRL:

  • la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati tramite intermediari abilitati, che effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite i portali online;
  • successivamente all’acquisto, ed entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo.

MODELLO UNICO PF – COSA INDICARE

Le modifiche al modello UNICO 2015 PF che riguardano le start up innovative investono in particolare il quadro RP, in riferimento al quale si segnala:

  • il rigo RP80 (sezione VI), che interessa principalmente le persone fisiche, relativamente alla detrazione (5) per gli investimenti effettuati nel capitale delle start up, dove devono essere indicati gli importi dell’investimento, il soggetto (se esiste) tramite cui è stato effettuato tale investimento, e l’ammontare degli investimenti assoggettabili alla detrazione del 19/25%;
  • il rigo RP33 (sezione II), che interessa le ipotesi di assegnazione ai soci di SRL trasparente (art. 116 TUIR) dell’eccedenza non utilizzabile dalla società (imputata per quota ai soci). In tal caso deve essere indicato l’importo della deduzione ed il codice fiscale della società partecipata;

 

 

La gestione delle eccedenze, invece, è affidata al rigo RN48 per le deduzioni, ed ai righi RN20 e RN21 per le detrazioni.

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(5) Alcuni dati relativi alle detrazioni d'imposta devono essere indicati nel rigo RN21.

IL RIGO RP 80

Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introduce alcuni incentivi fiscali per l’investimento in start-up innovative.

Le modalità di attuazione delle agevolazioni sono individuate con decreto del MEF del 30 gennaio 2014. Ai contribuenti che investono somme nel capitale sociale di una o più start up innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento specificamente individuati, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 o del 25 per cento, a seconda che si tratti rispettivamente di investimenti in start up innovative, oppure di investimenti in start up a vocazione sociale o in ambito energetico.

 

 

Soggetto Irpef START-UP ordinaria
  • Detrazione del 19% dell’investimento, fino ad un massimo 500.000 euro.
START-UP a vocazione sociale o ambio energetico
  • detrazione del 25% dell’investimento, fino ad un massimo di 500.000 euro.


L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro, e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Una eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’Irpef nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

In riferimento al rigo RP80, le colonne 1 e 2 variano a seconda delle modalità (diretta o indiretta) di investimento da parte del contribuente nelle start-up innovative:

  • nell’ipotesi di investimento diretto da parte del contribuente, nella colonna 1 del rigo deve essere indicato il codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato il conferimento e nella colonna 2 deve essere indicato il codice 1;
  • nell’ipotesi di investimento indiretto, nella colonna 1 deve essere indicato il codice fiscale dell’organismo di investimento collettivo del risparmio, nella colonna 2 il codice 2, oppure il codice fiscale della società di capitali che investe prevalentemente in start-up e il codice 3;
  • i contribuenti che partecipano a Snc o Sas devono indicare in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia imputato la parte dell’investimento per la quale spetta la detrazione, e nella colonna 2 il codice 4;
  • i contribuenti, che partecipano a società di persone per il tramite di società che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 TUIR, indicano in colonna 1 il codice fiscale della società che abbia imputato la parte dell’investimento per la quale spetta la detrazione, e nella colonna 2 il codice 5 (6).

Nella colonna 3 si deve indicare l’importo dell’investimento nelle start up, mentre in colonna 4 deve essere indicato un codice che identifica il tipo di investimento, al fine di determinare la percentuale di detrazione spettante (7):

  • Investimenti per i quali è prevista la detrazione base del 19% → Codice 1;
  • Investimenti in start up a vocazione sociale o in ambito energetico per i quali è prevista la detrazione nella misura del 25 per cento → Codice 2.

Nella colonna 5 deve essere indicato l’importo spettante per il singolo investimento, mentre nella colonna 6, infine, deve essere indicato l’ammontare totale degli investimenti per i quali è prevista rispettivamente la detrazione del 19% e del 25%.

L’importo della detrazione totale spettante, poi, dovrà essere riportato nel rigo RN21, colonna 1.

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(6) In presenza dei codici 4 e 5 non vanno compilate le colonne 3 e 4, ma va unicamente indicato nella colonna 5 l’ammontare dell’importo detraibile ricevuto per trasparenza.
(7) Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato più investimenti, occorre compilare un rigo per ciascun investimento utilizzando più moduli.

RIGO RP 33

I soggetti che hanno optato per il regime della trasparenza, di cui all’art. 116 del Tuir, possono trasferire ai soci, in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione agli utili, la quota di conferimento in start-up eccedente il reddito complessivo.

Il socio può dedurre dal proprio reddito il predetto ammontare trasferitogli dalla società riportandolo nella colonna 2 del rigo, e indicando il codice fiscale della società partecipata nella colonna 1. La colonna 3 va compilata una sola volta sul primo dei moduli utilizzati, per indicare l’importo della deduzione non fruita relativa all’anno 2013, rilevabile dal modello Unico 2014 al rigo RN43, col. 8, al netto delle eventuali eccedenze riportate al rigo RL32, col. 3 del modello Unico 2015.

Le modalità di attuazione di questa agevolazione sono contenute nel decreto 30 gennaio 2014 del ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il ministro dello Sviluppo Economico. Nel caso in cui si sia verificata la decadenza dal beneficio per il verificarsi di una delle condizioni indicate nell’articolo 6 del predetto decreto 30 gennaio 2014, il contribuente è tenuto a compilare anche il rigo RL32 nel quadro RL del fascicolo 2 di Unico.

LA DECADENZA DAL BENEFICIO

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la decadenza dal beneficio di detrazione, riconosciuto per investimenti in start-up innovative, comporta l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente ai relativi interessi legali.

In tale ipotesi va compilato il rigo RN40 di Unico indicando i seguenti dati:

  • nella colonna 1, gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della detrazione, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata;
  • nella colonna 2, la detrazione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante, comprensiva degli interessi di colonna 1 (l’importo va ad aumentare l’imposta dovuta);
  • colonna 3, l’eccedenza di detrazione non ancora fruita, non più spettante.

Per quanto concerne, invece, la decadenza dal beneficio di deduzione, deve essere compilato il rigo RL32 (Fascicolo 2 di Unico). In tale ipotesi l’investitore è tenuto ad incrementare il reddito del periodo in cui si verifica la decadenza dall’agevolazione, dell’importo corrispondente all’ammontare che non ha concorso alla formazione del reddito nei periodi precedenti e versare gli interessi legali da determinare sull’imposta non versata per i periodi d’imposta precedenti per effetto dell’agevolazione fruita.

Nel modello Unico:

  • nella colonna 1 bisogna indicare l’ammontare della deduzione effettivamente fruita nei periodi d’imposta precedenti, non più spettante;
  • nella colonna 2 bisogna indicare gli interessi legali sull’imposta non versata per effetto dell’utilizzo della deduzione di cui a colonna 1, maturati dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Tale importo deve essere considerato componente negativo nel calcolo dell’imposta a debito o a credito nel quadro RN;
  • nella colonna 3 bisogna indicare l’eccedenza di deduzione non ancora fruita e non più spettante, che deve essere computata in diminuzione dell’importo eventualmente indicato nel rigo RP33, colonna 3.

Quadro normativo

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)
- D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012
- D.L. n. 3 del 24 gennaio 2015

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