STP multidisciplinari: obblighi di iscrizione e responsabilità Ordini professionali
Pubblicato il 05 maggio 2025
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Con il Pronto Ordini n. 23, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha fornito un chiarimento interpretativo in merito agli obblighi di iscrizione delle Società tra Professionisti (STP) di tipo multidisciplinare, con particolare riferimento ai casi in cui non sia stata indicata l’attività prevalente nell’atto costitutivo o nello statuto della società.
Il chiarimento si rende necessario a seguito di un quesito pervenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, che ha sottoposto al CNDCEC un caso pratico riguardante l’iscrizione di una STP costituita da commercialisti e consulenti del lavoro, nella quale viene esercitata in via esclusiva l’attività professionale riconducibile a entrambe le categorie, senza tuttavia precisare quale sia l’attività prevalente.
L’Ordine di Verona, nel contesto sopra descritto, ha sollevato due specifici interrogativi al Consiglio Nazionale:
- Se si possano prefigurare responsabilità in capo al Consiglio dell’Ordine che procede all’iscrizione della STP, qualora il legale rappresentante non provveda anche all’iscrizione presso l’Ordine di appartenenza dell’altro socio professionista (nel caso di specie, il Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro).
- Se esista in capo al Consiglio dell’Ordine un obbligo di vigilanza sull’avvenuta iscrizione della STP in tutti gli albi di appartenenza dei soci professionisti, in mancanza della designazione di un’attività prevalente nello statuto.
Responsabilità del Consiglio dell’Ordine in caso di mancata iscrizione presso l’altro Ordine
Il Consiglio Nazionale esclude una responsabilità diretta in capo al Consiglio dell’Ordine che ha ricevuto la domanda di iscrizione da parte della STP multidisciplinare, anche nel caso in cui il legale rappresentante della società non provveda a richiedere l’iscrizione presso l’altro Ordine di appartenenza dei soci.
Tuttavia, viene chiarito che:
- In assenza dell’indicazione dell’attività prevalente, la normativa (art. 8, comma 2, DM 34/2013) impone l’obbligo di iscrizione in tutti gli albi cui appartengono i professionisti soci della STP.
- Pertanto, non può considerarsi completata la procedura di iscrizione se la STP risulta iscritta in un solo albo, ed è opportuno che il Consiglio richieda al legale rappresentante la documentazione attestante l’iscrizione anche presso gli altri Ordini coinvolti.
In sintesi, non si configura una responsabilità disciplinare o amministrativa automatica, ma l’Ordine che riceve la domanda ha il dovere di verificare che l’iscrizione rispetti i requisiti normativi, segnalando la necessità di completamento.
Obbligo di vigilanza da parte del Consiglio dell’Ordine
Inoltre, il CNDCEC nel PO n. 23/2025 precisa che, pur non sussistendo un obbligo di vigilanza attiva in senso pieno, l’Ordine che riceve la domanda di iscrizione deve esercitare un controllo formale e documentale, come previsto dall’art. 9 del DM 34/2013.
Ciò significa che:
- Il Consiglio dell’Ordine ha il compito di verificare l’osservanza delle disposizioni regolamentari, inclusa la coerenza tra la documentazione presentata e l’assetto societario dichiarato.
- In particolare, se la STP è multidisciplinare e non indica attività prevalente, il Consiglio non può ritenere conclusa la procedura se non viene fornita prova dell’iscrizione presso gli altri Ordini dei soci coinvolti.
- L’Ordine ha dunque un dovere di accertamento, ma non un obbligo di “sorveglianza attiva” permanente sull’intera condotta del legale rappresentante.
Conclusione
Il Consiglio Nazionale raccomanda, come buona prassi, che:
- il Consiglio dell’Ordine che riceve la domanda di iscrizione proceda solo previa richiesta e acquisizione della documentazione che dimostri l’avvenuta iscrizione della STP anche presso gli altri albi interessati.
Questo consente di concludere correttamente l’iter di iscrizione nella sezione speciale dell’albo e garantire il rispetto delle condizioni previste dall’art. 10 L. 183/2011 e dal DM 34/2013.
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