Sulla concessione di pubblici servizi trattativa privata fortemente circoscritta

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Per il Consiglio di stato – sentenza n. 7024 del 21 settembre 2010 - anche nel caso di concessione di pubblici servizi, il ricorso alla trattativa privata deve ritenersi circoscritto alle ipotesi in cui risulti impossibile fare ricorso alle pubbliche gare in ragione dell’estrema urgenza, ovvero in presenza di presupposti d’ordine tecnico tali da impedire, "se non al prezzo di costi sproporzionati, la ricerca di altre soluzioni basate sul previo confronto concorrenziale”. 

E tale principio – sottolinea il Collegio con altra recente pronuncia, la n. 7080 del 23 settembre 2010 – si applica anche nel caso di conferimento di servizi ulteriori a soggetti già affidatari senza gara. Vi è, infatti, il rischio “che si creino particolari situazioni di privilegio per alcune imprese, quando queste ultime usufruiscano, sostanzialmente, di un aiuto di Stato, vale a dire di una provvidenza economica pubblica atta a diminuirne o coprirne i costi”.
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