Tax credit adeguamento ambienti di lavoro, le regole da seguire

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Tax credit adeguamento ambienti di lavoro, le regole da seguire

Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contrastare la diffusione dell’epidemia da covid-19, tra le numerose misure di carattere fiscale, è stato previsto un credito d’imposta per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus.

Con la circolare 20/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di importanti chiarimenti interpretativi sul credito d’imposta e, contestualmente, ha approvato (mediante un apposito provvedimento) il “modello” di comunicazione che i beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a presentare dal 20.7.2020 al 30.11.2021. Come previsto dall’articolo 122 del DL n. 34/2020 convertito, i beneficiari del credito d’imposta possono optare, nel periodo 19.5.2020 - 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese sostenute, nei limiti dell’importo fruibile.

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nei riguardi dei «soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico…“, intendendo per tali gli operatori con attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema, nonché associazioni, fondazioni ed altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Riguardo i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico il riferimento è a coloro che svolgono le seguenti attività (individuate nell’allegato 1 al D.L. n.34/2020 sulla base della relativa classificazione ATECO 2007):

Cod. attività

Descrizione

551000

Alberghi

552010

Villaggi turistici

552020

Ostelli della gioventù

552030

Rifugi di montagna

552040

Colonie marine e montane

552051

Affittacamere per brevi soggiorni, case/appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

553000

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

559010

Gestione di vagoni letto

559020

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

561011

Ristorazione con somministrazione

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020

Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030

Gelaterie e pasticcerie

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042

Ristorazione ambulante

561050

Ristorazione su treni e navi

562100

Catering per eventi, banqueting

562910

Mense

562920

Catering continuativo su base contrattuale

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

591400

Attività di proiezione cinematografica

791100

Attività delle agenzie di viaggio

791200

Attività dei tour operator

799011

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento

799019

Altri servizi di prenotazione/attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

799020

Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

823000

Organizzazione di convegni e fiere

900101

Attività nel campo della recitazione

900109

Altre rappresentazioni artistiche

900201

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

900202

Attività nel campo della regia

900209

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

900400

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

910100

Attività di biblioteche ed archivi

910200

Attività di musei

910300

Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

910400

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

932100

Parchi di divertimento e parchi tematici

932920

Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali

960420

Stabilimenti termali

Come precisato dalla circolare 20/E rientrano nella “platea” dei beneficiari seguenti soggetti:

Soggetti che possono accedere al bonus

  • ditte individuali, Snc e Sas che producono reddito d’impresa a prescindere dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti (articolo 73, comma 1, lettere d) del Tuir);
  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c) del Tuir che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • soggetti in regime forfetario (Legge n. 190/2014);
  • soggetti in regime di “vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • imprenditori/imprese agricole, sia che determinano il reddito su base catastale sia che producono reddito d’impresa.

 

Restano esclusi dal beneficio i soggetti che svolgono attività commerciali “non” esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati (compresi gli enti del Terzo settore), come già precisato nella circolare n. 9/E/2020 (e, ribadito dalla circolare 20/E), il beneficio spetta a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del Tuir. Tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate all’allegato 1 aperte al pubblico.

Ambito oggettivo

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta sono suddivise nei due gruppi che seguono:

 

“Interventi” agevolabili

sono tali gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus; in particolare, si tratta:

a) degli interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

b) degli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cd. “arredi di sicurezza”).

 

 

“Investimenti”

agevolabili

sono gli interventi connessi ad attività innovative, tra cui quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termo-scanner) dei dipendenti e degli utenti.

In merito alle nozioni di “innovazione” o “sviluppo”, la circolare 20/E ha chiarito che occorre far riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio: titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente.

Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

 

Nel rispetto della ratio della norma è necessario che le suddette tipologie di interventi agevolabili siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Modalità e termini di utilizzo

Il credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure necessarie al contenimento e prevenzione del contagio da covid-19 spetta nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000 euro. Tenuto conto di tale limite massimo, appare chiaro che l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro (80.000 x 60%). Nel caso in cui le spese sostenute siano superiori a tale importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro.

Inoltre, poiché la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi, anche prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 istitutivo del credito d'imposta). In merito alla locuzione «spese sostenute nel 2020», la circolare 20/E precisa che l'imputazione delle stesse va effettuata come segue:

Soggetti

Modalità

  • persone fisiche
  • esercenti arti e professioni
  • enti non commerciali
  • imprese individuali e società di persone in regime di contabilità “semplificata”

secondo il criterio di cassa, ossia tenendo conto della data di effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020.

Per i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il regime del “registrato” (articolo 18, del DPR 600/1973) il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

  • Imprese individuali, società, gli enti commerciali e enti non commerciali in regime di contabilità “ordinaria”

 

secondo il criterio di competenza, ossia facendo riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Il calcolo del credito d’imposta spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (e, quindi, sull’imponibile) laddove dovuta. Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 34/E/2016 «il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente». Pertanto, l’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale.

Opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta

Il credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione, mediante l’utilizzo del modello F24 (ex art. 17 del DLgs.241/1997);

ovvero, in alternativa

  • può essere “ceduto” (fino al 31.12.2021), anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Al riguardo la circolare 20/E ha precisato che sia l’utilizzo del credito in compensazione che la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo “successivamente” al sostenimento delle spese agevolabili.

La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti “residui” al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Con riferimento all’utilizzo in compensazione viene, altresì, ribadito che non si applicano i limiti stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della L. 244/2007 (250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi), e quelli di cui all’articolo 34 della L. 388/2000 (€ 700.000 annui - aumentato a 1 milione per il 2020 - per l’utilizzo in compensazione dei crediti). Da ultimo, si osserva che:

  • il credito d’imposta concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap secondo le ordinarie modalità;
  • Il credito d’imposta è “cumulabile” con altre agevolazioni per le medesime spese, ma comunque nel limite dei costi sostenuti;
  • il bonus spettante ed i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU del modello Redditi 2021, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

 

Comunicazione all’Agenzia dell’ammontare delle spese ammissibili

Sul piano operativo, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta in esame comunicano all’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposito modello:

  • l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
  • l’importo che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2020.

Tale “comunicazione”, che va presentata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021, deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche - “direttamente” dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato - mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate ovvero mediante i canali telematici Entratel / Fisconline. A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una “ricevuta” che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui detta comunicazione sia inviata dopo il 31 dicembre 2020, occorrerà indicare nella stessa “esclusivamente” le spese ammissibili sostenute nel 2020. Si rammenta che, nel periodo di invio della comunicazione (20 luglio 2020 - 30 novembre 2021) è possibile:

  • inviare una “nuova comunicazione”, che sostituisce quella precedentemente trasmessa;
  • presentare la “rinuncia” integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

La comunicazione sostitutiva e la rinuncia non sono ammesse se il credito comunicato risulta ceduto.

Nel provvedimento del 10.07.2020, l’Agenzia delle Entrate ha, poi, precisato che:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni indicano, in un apposito campo del modello, il “tipo” di attività svolta, mediante uno dei codici previsti; laddove il codice indicato non risulti associato al beneficiario in base a quanto comunicato con i modelli AA7/AA9, la comunicazione è scartata;
  • l’ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro.
  • Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, “dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della relativa Comunicazione e in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021”.

Riguardo la “cessione del credito”, nel provvedimento del 10 luglio 2020 è stato, altresì, precisato che:

  • la cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell’importo fruibile;
  • la comunicazione della cessione deve avvenire esclusivamente a cura del “cedente” con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal 1° ottobre 2020, ovvero, se la comunicazione è inviata successivamente al 30 settembre 2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.

Il cessionario è, comunque, tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità dell’Agenzia. Una volta comunicata l’accettazione, il cessionario utilizza il credito d’imposta esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Ai sensi dell’articolo 122, comma 3 del D.L. 34/2020, la quota del credito d’imposta ceduto che non è stata utilizzata nel 2021 dal “cessionario” non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta dopo il 31 dicembre 2021.

In alternativa all’utilizzo “diretto”, i cessionari possono ulteriormente cedere il credito d’imposta ad altri soggetti. La comunicazione della “ulteriore cessione” del credito è effettuata esclusivamente da parte del cedente con le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia. Il successivo cessionario utilizza i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente.

 

Quadro Normativo

 

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