Tax credit investimenti pubblicitari: elenco dei beneficiari
Pubblicato il 09 maggio 2025
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Il 5 maggio 2025, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ha dato il via libera all'elenco dei soggetti che possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2024.
Tax credit investimenti pubblicitari incrementali
L'articolo 57-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito, a partire dal 2018, un credito d'imposta per stimolare gli investimenti pubblicitari incrementali.
Questo incentivo prevede un incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati nell'anno precedente ed è destinato a imprese, liberi professionisti ed enti non commerciali che destinano fondi alla pubblicità sulla stampa (quotidiani e periodici, sia locali che nazionali) e sulle emittenti radio e televisive locali.
Con le modifiche introdotte dall'articolo 25-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, a partire dal 2023, il credito d'imposta è stato ridotto a una percentuale unica del 75% sul valore incrementale degli investimenti pubblicitari fatti esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, con un limite massimo complessivo di 30 milioni di euro.
Rispetto alla normativa precedente:
- il credito d'imposta viene concesso al 75% del valore incrementale degli investimenti, a condizione che ci sia un aumento minimo dell'1% rispetto alla spesa pubblicitaria dell'anno precedente;
- gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali, non sono più soggetti ad agevolazioni.
Approvazione dell'elenco dei beneficiari del credito d'imposta
È stato approvato, con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 5 maggio 2025, l'elenco delle entità ammesse a usufruire del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l'anno 2024.
L'elenco include gli importi individuali che ciascun soggetto può potenzialmente utilizzare, come risultante dalle comunicazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate.
Per tutti i soggetti ammessi a beneficiare del credito d'imposta, gli importi indicati nell'elenco sono quelli fruibili, a condizione che non vengano superati i limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis. Questo vale in relazione ad altri aiuti, ricevuti o in corso di fruizione da parte del beneficiario, a livello di impresa unica, nei tre anni precedenti, secondo quanto stabilito dalla normativa europea e italiana sugli aiuti de minimis, e dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, in particolare dall'articolo 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115.
Utilizzo del credito d'imposta
Per la maggior parte dei beneficiari, il credito d'imposta sarà disponibile a partire dal quinto giorno lavorativo dopo la pubblicazione del presente provvedimento e dell'elenco allegato sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (avvenuta il 6 maggio 2025).
L'accesso al beneficio avverrà tramite compensazione, utilizzando il modello F24 attraverso i canali online dell'Agenzia delle Entrate.
Per i soggetti che hanno diritto a un credito superiore a 150.000 euro, a meno che non venga verificato che tali soggetti siano iscritti negli elenchi dei fornitori e prestatori di servizi esenti da tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il credito d'imposta potrà essere utilizzato solo a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione di abilitazione individuale.
La comunicazione sarà inviata dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a seguito della consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia. L'effettivo utilizzo del credito sarà possibile solo dopo aver ricevuto l'informazione antimafia liberatoria, o comunque dopo il termine fissato per il rilascio della stessa.
Il credito d'imposta può essere annullato in qualsiasi momento se viene verificata l'assenza di uno dei requisiti richiesti, o se emerge che la documentazione fornita contiene informazioni false o le dichiarazioni fatte risultano essere infondate, anche a seguito dei controlli regolari svolti dalla Guardia di Finanza.
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