Terzo settore, nuovo modello semplificato di rendiconto
Pubblicato il 23 marzo 2026
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2026, che introduce l’adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata destinato agli enti del Terzo settore (ETS) con entrate contenute.
Il provvedimento rappresenta l’attuazione di una recente modifica normativa volta a semplificare gli adempimenti contabili per gli enti di minori dimensioni, rafforzando al contempo la trasparenza delle informazioni economico-finanziarie.
Novità bilancio ETS
La novità si inserisce nel solco della Legge n. 104/2024, entrata in vigore il 3 agosto 2024, che ha inciso sulla disciplina del bilancio degli ETS intervenendo sull’articolo 13 del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017).
In particolare, la riforma ha introdotto un nuovo parametro dimensionale:
- gli enti con ricavi, rendite o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro possono redigere il rendiconto per cassa in modalità ulteriormente semplificata, ossia in forma aggregata.
Su questa base normativa si innesta il decreto del 18 febbraio 2026, che rende operativo il nuovo schema contabile.
Nuovo Modello E
Il provvedimento del 18 febbraio 2026 adotta ufficialmente il Modello E, allegato al provvedimento, da utilizzare per la redazione del rendiconto per cassa aggregato.
Il modello si applica a:
- tutti gli enti del Terzo settore, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica;
- enti con entrate annue non superiori a 60.000 euro.
Si tratta quindi di una platea ampia, che include associazioni, fondazioni e altri enti di piccole dimensioni, per i quali viene previsto un alleggerimento degli obblighi contabili.
Struttura del rendiconto: una visione semplificata
Il Modello E, riportato nell’allegato pubblicato in Gazzetta, propone una rappresentazione sintetica dei flussi finanziari.
Il rendiconto è articolato in due sezioni principali:
- Entrate, suddivise per tipologia di attività (interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e supporto generale);
- Uscite, classificate secondo le medesime categorie.
Per ciascuna area è previsto il calcolo del relativo avanzo o disavanzo, fino alla determinazione del risultato complessivo dell’esercizio.
Il modello include inoltre:
- il totale della gestione;
- il risultato prima e dopo le imposte;
- una sezione dedicata a investimenti e disinvestimenti;
- l’indicazione finale delle disponibilità liquide (cassa e depositi bancari o postali).
È prevista anche, in via facoltativa, l’esposizione di costi e proventi figurativi, senza che questi confluiscano nel rendiconto principale.
Trasparenza e obblighi informativi
Nonostante la semplificazione, restano fermi alcuni obblighi di trasparenza. In particolare:
- gli enti devono evidenziare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse;
- è richiesto un rendiconto specifico per le raccolte fondi occasionali, corredato da una relazione illustrativa che renda chiara la destinazione delle risorse.
Decorrenza delle nuove disposizioni
Ai sensi dell’articolo 3 del decreto 18 febbraio 2026, le nuove regole trovano applicazione a partire dal bilancio relativo all’esercizio finanziario in corso alla data del 21 marzo 2026, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: