Tesserino di riconoscimento nei cantieri edili: indicazioni dell'Ispettorato
Pubblicato il 27 gennaio 2025
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Il Collegato lavoro (articolo 1, comma 1, lettera f) della legge 17 dicembre 2024, n. 203) ha modificato l’art. 304, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, abrogando i commi 3, 4 e 5 dell’art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 in merito agli obblighi inerenti alla fornitura e all’esposizione di tessere personali di riconoscimento.
L'Ispettorato nazionale del lavoro, con nota del 23 gennaio 205, n. 656, fornisce le indicazioni operative.
Tesserino di riconoscimento nei cantieri edili: disciplina
Le disposizioni di legge abrogate dal Collegato lavoro introducevano, nell’ambito dei cantieri edili, l’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento e l’obbligo, da parte dei lavoratori, di esporla.
L’abrogazione è stata disposta in considerazione del fatto che la disciplina è stata successivamente definita dal D.Lgs. n. 81 del 2008, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto o subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, dalle seguenti disposizioni:
- articolo 26, comma 8: “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”;
- articolo 20, comma 3: “I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”;
- articolo 21, comma 1, lett. c: “I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono […] munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto”.
Tesserino di riconoscimento nei cantieri edili: indicazioni dell'Ispettorato del lavoro
A seguito dell’abrogazione dell’art. 36-bis del D.L. 223/2006, in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, anche nei cantieri temporanei e mobili si applicano ora le seguenti disposizioni:
Soggetto |
Obbligo |
Riferimento Normativo |
Sanzione amministrativa applicabile |
Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice |
Fornire ai lavoratori una tessera di riconoscimento. |
Art. 26, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008 |
Art. 55, comma 5, lett. i), D.Lgs. n. 81/2008 |
Lavoratore dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice |
Esporre la tessera di riconoscimento. |
Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 |
Art. 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 |
Lavoratore autonomo |
Munirsi di una tessera di riconoscimento. |
Art. 21, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 81/2008 |
Art. 60, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 |
Lavoratore autonomo |
Esporre la tessera di riconoscimento. |
Art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 |
Art. 60, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008 |
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