Testamento nullo: Sì alla restituzione dei frutti ma niente risarcimento a carico del possessore

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Con sentenza n. 5091 depositata lo scorso 3 marzo 2010, la Cassazione ha spiegato che, in caso di rivendica dei beni ereditari, chi agisce con azione petitoria, previo annullamento del testamento che ha chiamato all'eredità il possessore in buona fede, non può chiedere a quest'ultimo di essere risarcito dei danni, ma solo che gli vengano restituiti i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'articolo 1148 del Codice civile.

In tale ipotesi, infatti, la buona fede del possessore deve comunque essere presunta ai sensi dell'articolo 1147 del Codice civile. La vicenda esaminata dai giudici di legittimità vedeva agire gli eredi legittimi di due donne le quali, con testamento pubblico - poi dichiarato nullo per incapacità di intendere e volere - avevano lasciato il proprio patrimonio ad un Istituto religioso.
Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 7 – Niente danni agli eredi esclusi - Pascasi

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