Tirocini extracurriculari, sanzioni immediatamente applicabili

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Tirocini extracurriculari, sanzioni immediatamente applicabili

Con la nota 21 marzo 2022, n. 530, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce l’ambito di applicazione delle nuove sanzioni previste dalla legge di Bilancio 2022 in materia di tirocini extracurriculari.

Come noto, la legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha previsto, all’art. 1, comma 721, che entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione il Governo e le Regioni dovranno definire, in sede di Conferenza permanente, le linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base dei seguenti criteri:

  • revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l’applicazione a favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
  • individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni dell’impresa;
  • definizione dei livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio di competenze all’inizio del tirocinio e la certificazione delle competenze alla sua conclusione;
  • definizione di forme e modalità di contingentamento per veicolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del tirocinio;
  • previsione di azioni e interventi volti a contrastare l’utilizzo distorto dell’istituto.

Ciò assunto, sino all’adozione delle nuove linee guida, rimangono in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Per quanto attiene, invece, le ulteriori modifiche al quadro sanzionatorio individuato dalla legge di Bilancio 2022, l’INL rileva che le prescrizioni devono intendersi applicabili già dalla data di entrata in vigore della norma.

In particolare, dal 1° gennaio 2022:

  • in applicazione dell’art. 1, comma 721, lett. b), L. n. 234/2021, continua a sussistere l’obbligo di corresponsione di una congrua indennità, nonostante l’abrogazione dei commi 34-36, L. n. 92/2012;
  • ai sensi del comma 722, la mancata corresponsione dell’indennità da parte dell’impresa ospitante comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato all’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 6.000, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • come previsto dal successivo comma 723, in caso di tirocinio svolto in modo fraudolento (es. sostituzione di lavoratori dipendenti ovvero impiego del tirocinante alla stessa stregua di un lavoratore dipendente) il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenta di euro 50 per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità del tirocinante di adire l’autorità giudiziaria per il riconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (la pena pecuniaria evidenziata è da iscriversi tra le sanzioni penali, sicché è soggetta a prescrizione obbligatoria ex art. 20, L. n. 758/1994).

L’INL ribadisce, altresì, che, ai sensi del comma 724, resta fermo l’obbligo di comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, D.L. n. 510/1996. Confermati, infine, gli obblighi del soggetto ospitante in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

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