Transfer pricing. Non occorre provare l’elusione

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Il transfer pricing può essere contestato anche senza la dimostrazione dell’elusione fiscale o della maggiore fiscalità nazionale. L’amministrazione finanziaria, infatti, è tenuta solamente a provare che la transazione con la società estera è avvenuta con modalità anomale e a un prezzo troppo basso rispetto al mercato, mentre spetta al contribuente l’onere di provare che le operazioni infragruppo abbiano avuto ad oggetto valori di mercato “normali” ai sensi dell'articolo 9, comma 3, Dpr n. 917/1986.

E’ il principio sancito dai giudici della Sezione tributaria della Corte di cassazione, nel testo della decisione n. 10739 depositata l’8 maggio 2013.
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