Trasfertismo, individuati gli elementi identificativi ai fini contributivi

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Trasfertismo, individuati gli elementi identificativi ai fini contributivi

Affinché sia prevista l’imponibilità contributiva al 50% dell’intero importo erogato a titolo di “indennità di trasferta”, come previsto dall’art. 51, co. 6 del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir), è necessario che si verifichino i seguenti elementi identificativi del “trasfertismo”:

  • la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo, infatti, può non coincidere con quello di svolgimento dell’attività lavorativa);
  • lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro);
  • la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta.

A stabilire quando si realizza la fattispecie di “trasfertisimo”, alla luce della mancata adozione del Decreto Ministeriale previsto dalla predetta norma, è stato l’INPS con la Circolare n. 158 del 23 dicembre 2019.

Trasfertismo, gli aspetti contributivi

Il lavoratore subordinato può essere chiamato a svolgere la sua attività in un luogo diverso dalla sede di lavoro. In tali casi, a seconda delle modalità e del luogo di svolgimento della prestazione, nonché degli impegni contrattuali assunti dalle parti, si possono configurare due tipologie di trasferta:

  • occasionale”;
  • strutturale o per contratto” prevista per i cd. “trasfertisti”.

L’esatta configurazione dell’una o dell’altra fattispecie rileva in relazione alla diversa disciplina contributiva e fiscale applicabile sulla base delle disposizioni dettate all’art. 51, co. 5 e 6 del Dpr. n. 917/1986. Infatti, il comma 5 del predetto articolo prevede una esenzione entro determinati limiti giornalieri nelle ipotesi di trasferte effettuate al di fuori del territorio comunale.

Un diverso trattamento è stabilito, invece, per le indennità erogate ai “trasfertisti”, ossia a coloro i quali sono tenuti “per contratto” all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, atteso che il co. 6 del medesimo art. 51 ne prevede una imponibilità al 50% a prescindere dal loro ammontare.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 23 settembre 2019 - Note spese trasfertisti, possibile la conservazione elettronica – Bonaddio

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