Trasporti, incentivi per la riduzione di emissioni inquinanti

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Trasporti, incentivi per la riduzione di emissioni inquinanti

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 134 del 30 agosto 2023, che disciplina il “Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Sviluppo del sistema di trasporto intermodale, incentivi

Il trasporto intermodale è una modalità di movimentazione delle merci, che combina due o più mezzi di trasporto, attraverso il quale è possibile muovere le merci, sistemate nelle cosiddette unità di carico, indifferentemente su gomma, ferro, acqua o aria.

NOTA BENE: Anche detto trasporto combinato o multimodale, l’intermodale ha l’obiettivo di ridurre gli spostamenti su gomma, contenendo così i costi dei trasporti e le emissioni inquinanti nell’ambiente.

La Legge di Stabilità 1016 ha espressamente previsto che il Ministero dei Trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello  Spazio economico europeo.

I primi stanziamenti di fondi sono stati messi a disposizione per gli anni 2016, 2017 e 2018 e contemporaneamente è stata prevista la concessione di contributi ministeriali per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale.

In attuazione di quanto previsto nella citata Legge n. 208/2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato il Regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, nei limiti dell'incremento stanziato per il periodo 2023-2026 ai sensi all'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

ATTENZIONE: Gli interventi che possono essere realizzati mediante i contributi e i criteri stabiliti nel nuovo Regolamento sono finalizzati ad  incentivare servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2, anche al fine di trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili. 

Riduzione emissioni inquinanti, soggetti beneficiari dei contributi 

Ai sensi del Decreto n. 134 del 30 agosto scorso, i soggetti che possono beneficiare dei contributi ministeriali sono le imprese aventi sede legale in Italia o in uno degli Stati membri della Ue o dello Spazio economico europeo, nonchè a condizioni di reciprocità, le imprese utenti di servizi ferroviarie e gli operatori del trasporto combinato aventi sede in Svizzera, costituiti in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative.

Per poter accedere ai contributi, i suddetti soggetti devono: 

  • essere regolarmente costituiti ed essere iscritti nel registro delle imprese o equivalenti;

  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in una delle situazioni previste dagli articoli 94 e 97 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto applicabili;

  • non essere sottoposti a fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o a procedure di liquidazione e scioglimento della società;

  • essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi;

  • operare nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di lavoro;  

  • essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo;

  • non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia;

  • aver integralmente restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali sia stata eventualmente già disposta la restituzione;

  • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

NOTA BENE: Per accedere ai contributi, il possesso dei requisiti deve essere valutato al momento di presentazione della domanda. 

La sopravvenuta assenza di uno dei requisiti porta alla revoca del contributo e al recupero dello stesso. 

Presupposti e misura dell’incentivo 

L’incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:

  1. a mantenere per almeno un anno successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento, un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020;

  2. a incrementare, per un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020;

  3. a mantenere, nei dodici mesi successivi all'ultima annualità di incentivazione, un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato, in termini di treni*km percorsi sulla rete nazionale italiana, almeno pari alla media del volume di traffico intermodale o trasbordato effettuato nel   corso del triennio 2018-2020.

NOTA BENE: All'impresa richiedente è riconosciuto un contributo in ragione dei treni*km effettuati nei dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fino a un massimo di euro 2,50 per ogni treno*km di trasporto intermodale o trasbordato.

Tale misura base potrà essere adeguata tramite revisioni annuali mediante decreto del Direttore generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai fini della quantificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km, ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un interporto.

Il Ministero comunica, entro quarantacinque giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, l'ammissibilità dell'impresa richiedente al contributo.

Il diritto al contributo deve essere comprovato, nel corso del quadriennio e con riferimento a ciascun periodo di dodici mesi, con l'acquisizione di contratti conclusi direttamente con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi.

Apertura sportello per presentazione della domanda

L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi sarà determinata con apposito provvedimento del Direttore generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, da adottare entro quindici giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del Regolamento.

Con il suddetto provvedimento verrà approvato anche il modello per la presentazione dell’istanza e fornite le istruzioni operative necessarie per l’attuazione dell’intervento.

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