Inps, esonero 1,2% per tredicesima erogata dopo il 1° luglio

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Facendo seguito al precedente messaggio INPS 26 settembre 2022, n. 3499, l’Istituto previdenziale fornisce ulteriori indicazioni in merito alla gestione dell’innalzamento della quota di esonero contributivo sui contributi INPS a carico dei lavoratori dipendenti prevista dall’art. 20, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.

Stando alla citata disposizione legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero di 0,8 punti percentuali previsto dalla legge di Bilancio 2022 è incrementato di 1,2 punti percentuali, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con il messaggio 7 novembre 2022, n. 4009, l’INPS chiarisce che l’esonero è, altresì, riconosciuto sui ratei di tredicesima mensilità di competenza dei mesi da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.

Pertanto, i datori di lavoro che nei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, abbiano erogato i ratei di tredicesima mensilità inerenti ai periodi da gennaio a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022, utilizzato il codice in uso “L097” all’interno dei <CodiceCausale>, <InfoAggcausaliContrib>, <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>.

ATTENZIONE: Laddove i datori di lavoro non abbiano erogato i ratei di tredicesima nelle mensilità da gennaio a settembre 2022, potranno fruire direttamente l’esonero del 2% utilizzando il diverso codice “L095” a partire dal flusso di competenza luglio 2022.
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