Veicoli di investimento non residenti: attuazione

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Veicoli di investimento non residenti: attuazione

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con decreto del 22 febbraio 2024 illustra la disciplina in materia di presunzione legale di non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia nella figura di un soggetto che svolge attività servendosi di servizi di supporto all’attività di investimento svolti da altri soggetti (investment management exemption- Ime).

Il provvedimento Mef è vicino a essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La bozza provvisoria dell’Ime era stata messa in consultazione pubblica fino al 27 ottobre 2023.

Anche l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una bozza di provvedimento, che ha posto in consultazione fino al 3 novembre 2023, sui criteri di valutazione della congruità della remunerazione dell’asset manager.

Investment management exemption: normativa

Il tutto inizia dalla Legge di bilancio 2023, che con il comma 255 ha modificato l’articolo 162 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), introducendo una presunzione legale che consente, in presenza di determinate condizioni, di non considerare stabile organizzazione in Italia un veicolo d'investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto che svolge, in suo nome o per suo conto, l'attività di gestione degli investimenti.

L’istituto consente di attrarre in Italia parti del risparmio gestito esteri dando la possibilità di non dover configurare una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente; ciò aiuta a non limitare la decisione di localizzare in Italia gli asset manager.

In particolare i commi 7-ter e 7-quater dell’articolo 162 Tuir individuano le fattispecie in cui non si configura una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in presenza, nel medesimo territorio, di soggetti che svolgono determinate attività in nome o per conto per conto di un veicolo di investimento non residente nel territorio dello Stato o di sue controllate, dirette o indirette.

Ai sensi del comma 7-ter, si considerino indipendenti, e non sono quindi stabili organizzazioni i soggetti, residenti e non residenti. che, in nome o per conto del veicolo di investimento non residente, abitualmente concludono contratti di acquisto, di vendita o di negoziazione, o comunque contribuiscono anche con operazioni preliminari o accessorie all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di partecipazioni, strumenti finanziari, derivati e crediti.

Veicoli di investimento indipendenti

Per le finalità di cui sopra, i seguenti veicoli di investimento si considerano indipendenti:

  • organismi di investimento collettivo del risparmio comunitari, conformi alla direttiva 2009/65/Ce (direttiva UCITS) o il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva 2011/61/Ue (direttiva GEFIA),
  • organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in uno Stato o territorio che consentono un adeguato scambio di informazioni, il cui patrimonio è raccolto presso una pluralità di investitori e soggetto a un regime di vigilanza assimilato a quello dei fondi europei,
  • enti che hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento dell’attività di investimento del capitale raccolto presso terzi in base a una politica di investimento predeterminata.

Le società, non residenti nel territorio dello Stato, controllate, direttamente o indirettamente, dai veicoli di investimento devono essere residenti, ai fini fiscali, in uno Stato o territorio che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Agente indipendente, nozione

L’articolo 2 del decreto 22 febbraio 2024 fornisce la nozione agente indipendente.

E’ considerato indipendente il soggetto residente o non residente in Italia o la stabile organizzazione del soggetto non residente che svolge l'attività nel medesimo territorio in nome o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, in presenza delle seguenti condizioni:

  • non ricopre cariche negli organi di amministrazione e controllo del veicolo di investimento e in quelli delle controllate, dirette o indirette,
  • non detiene una partecipazione agli utili del veicolo di investimento (o nelle sue controllate) superiore al 25%.

Si specifica che:

  • il divieto di ricoprire cariche negli organi di amministrazione e controllo riguarda le cariche con deleghe generali operative. Ammesse, invece, specifiche deleghe approvate dall'organo di amministrazione attribuite al soggetto con riferimento a singoli atti;
  • nel calcolo della percentuale di partecipazione agli utili, si considerano anche le partecipazioni ai risultati economici spettanti ai soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’asset manager, ovvero i soggetti legati da un rapporto di controllo. Va tenuta in conto l’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Documentazione della remunerazione

Il soggetto residente o non residente o la stabile organizzazione del soggetto non residente che svolge l’attività in nome o per conto del veicolo di investimento non residente, se presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, detiene la documentazione della remunerazione ricevuta, per consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza.

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