Versamenti F24, compensazioni da eseguire con cautela

Pubblicato il



Versamenti F24, compensazioni da eseguire con cautela

Ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, i contribuenti che eseguono versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali hanno facoltà di compensare in F24, nei confronti degli stessi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS), i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. 

In generale, i crediti relativi alle imposte dirette (Irpef ed Ires) e relative addizionali, all’Irap ed alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Tuttavia, le regole di presentazione “preventiva” della dichiarazione per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro annui non si applicano ai crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) ed alle compensazioni cd. “verticali o interne”.

L'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 5.000 euro comporta l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia.

La legge di bilancio 2024 ha inserito alcune disposizioni volte a rendere più stringente il regime delle compensazioni dei crediti nel modello F24 al fine di prevenire condotte illecite:

  • dal 1° luglio 2024, è vigente l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 on line", "F24 web" o "F24 intermediari") per la presentazione degli F24 contenenti compensazioni anche per crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL;
  • la compensazione è vietata tout court per i contribuenti che hanno carichi a “ruolo” di importo “complessivo” superiore a  100.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La circolare 16/E/2024, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, ha precisato che occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e, in relazione agli accertamenti esecutivi, al decorso del 30° giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti. Inoltre, per effetto del secondo periodo del co.49-quinquies dell’art. 37 del D.L. 223/2006, l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Altre informazioni sono presenti nell'Approfondimento che segue!

Links

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito