Visita fiscale, quando l’assenza è definita “urgente”?

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Visita fiscale, quando l’assenza è definita “urgente”?

Se il dipendente in malattia risulti assente alla visita fiscale, poiché la sera prima ha accompagnato il figlio all’ospedale per problemi di salute, può essere soggetto a sanzione disciplinare? Secondo i giudici della Corte di Cassazione sì. Con l’ordinanza n. 24492 dell’1 ottobre 2019, gli ermellini hanno definito quando un’assenza è definita urgente, e quando questa dà quindi diritto a infliggere la sanzione disciplinare al lavoratore.

Infatti, si legge nella sentenza, l’allontanamento da casa può essere legittimo, ad esempio, quando il dipendente porta il minore al pronto soccorso per un’urgenza, ma non anche quando lo accompagna alla successiva visita di controllo cui segue il ricovero. Dunque, il lavoratore che non risulta presente nell’abitazione durante le fasce di reperibilità evita la multa unicamente quando la sua presenza altrove risulta indifferibile.

Visita fiscale, assenza per giusta causa

Nel caso di specie, un dipendente, senza aver dato alcuna preventiva comunicazione, era risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall'INPS, adducendo che l'assenza alla visita fiscale, effettuata nella tarda mattinata, era avvenuta per giustificato motivo poiché la notte precedente aveva dovuto accompagnare il figlio al pronto soccorso per problemi di salute. Il bambino era stato dimesso all'alba e ricoverato, senza urgenza, il mattino successivo.

I giudici di merito hanno ritenuto che l’assenza non fosse giustificata, in quanto esclusivamente un ricovero urgente in orario corrispondente alla visita fiscale avrebbe potuto giustificare l'assenza. Inoltre, la situazione non precludeva la possibilità di una previa comunicazione dell'assenza al datore di lavoro.

Visita fiscale, necessario l’evento urgente per l’assenza giustificata

I giudici della Suprema Corte respingono il ricorso del lavoratore. I giudici di legittimità partono dal principio stabilito dall'art. 5, co. 14, della L. n. 638/1983. Tale norma prevede espressamente che “il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall'obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l'allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un'improvvisa e cogente situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità”.

Nella vicenda affrontata dalla Cassazione gli ermellini ritengono escluso il nesso necessario a giustificare il lavoratore, tra il momento dell'urgenza e l'allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità. Tale nesso, effettivamente, non era sussistente al tempo della visita fiscale. In definitiva, l’assenza sarebbe stata giustificata soltanto se concomitante con la corsa al pronto soccorso mentre manca il nesso causale con l’urgenza per il ricovero intervenuto molte ore dopo, che non giustifica anche il mancato preavviso dell’assenza al datore.

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