Visto di conformità dei commercialisti. Controlli delle Entrate

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Visto di conformità dei commercialisti. Controlli delle Entrate

Il Cndcec analizza la nuova attività di controllo che l’agenzia delle Entrate effettua sulla regolarità del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.

Visto di conformità. Nuovi controlli delle Entrate

A seguito dei nuovi controlli messi in atto dall’agenzia delle Entrate riguardanti la regolarità dell’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni tributarie, sono state aggiornate le istruzioni del frontespizio dei modelli dichiarativi 2019 dedicate alla sezione “Visto di conformità”.

Con l’informativa n. 70 del 19 luglio 2019 il Cndcec fornisce indicazioni sui casi in cui il visto non si ritiene debitamente apposto.

Visto di conformità. Casi in cui non è validamente rilasciato

Il documento dei commercialisti segnala alcune situazioni in cui il visto di conformità non si considera validamente rilasciato:

  • quando il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;
  • quando il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco di cui sopra ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione “IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA”);
  • quando il professionista che lo rilascia è iscritto nel detto elenco ma non risulta “collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizio o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione.

Alcune precisazioni:

  • il professionista iscritto nell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’Ordine dei consulenti del lavoro, non munito di partita IVA può rilasciare il visto di conformità se dipendente di una società di servizi, ex art. 2 del decreto 18 febbraio 1999 (ossia società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni). In tal caso, il possesso dell’autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni deve essere in capo alla società di servizi presso cui il professionista lavora;
  • il professionista socio di una società tra professionisti può rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita IVA della Stp.

Visto di conformità. Verifiche effettuate dalle Entrate

In merito all’ipotesi in cui il professionista non risulti iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati, si fa presente che l’accertamento verterà:

  • sull’assenza del codice fiscale del professionista che ha rilasciato il visto di conformità in tale elenco;
  • sulla presenza del nominativo del professionista nel predetto elenco informatizzato ma in stato “NON ATTIVO”.

Nella ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel vi sarà l’informazione, con apposito messaggio, circa l‘irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 25 maggio 2019 - Visto di conformità infedele, nuove sanzioni per i Caf applicate dal 2019 - Moscioni

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